Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

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IL LAVORATORE PUÒ LIBERAMENTE DISPORRE DEL SUO DIRITTO ALLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - L'accettazione della collocazione in mobilità non rientra fra le rinunce che possono essere impugnate in base all'art. 2113 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 8281 del 20 aprile 2005, Pres. Ravagnani, Rel. D'Agostino).

In base all'art. 2113 cod. civ. le rinunce e le transazioni che hanno ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi devono essere annullate se il lavoratore le impugna entro sei mesi dalla data della cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della transazione intervenute in epoca successiva.

L'interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro rientra nell'area della libera disponibilità - come è desumibile dalla facoltà di recesso "ad nutum" di cui il medesimo dispone, dall'ammissibilità di risoluzione consensuale del contratto di lavoro e dalla possibilità di consolidamento degli effetti del licenziamento illegittimo per mancanza di tempestiva impugnazione - per cui il lavoratore può liberamente disporre del diritto di impugnare il licenziamento, facendone oggetto di rinunce o transazioni, che sono sottratte alla disciplina dell'art. 2113 cod. civ., norma questa che considera invalidi i soli atti abdicativi di diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti o accordi collettivi. Deve pertanto ritenersi pienamente legittima un'accettazione da parte del lavoratore del provvedimento con il quale egli viene messo in mobilità, comportando essa una implicita accettazione della conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.


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