Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

PER ACCERTARE SE IL LAVORATORE SIA STATO LICENZIATO VERBALMENTE OPPURE SI SIA DIMESSO, IL GIUDICE DEVE CONDURRE UN'INDAGINE PARTICOLARMENTE RIGOROSA - Trattandosi di beni giuridici che formano oggetto di tutela privilegiata (Cassazione Sezione Lavoro n. 7614 del 13 aprile 2005, Pres. Sciarelli, Rel. Balletti).

Nel caso in cui il lavoratore sostenga di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio l'inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre invece il datore di lavoro affermi la sussistenza invece di dimissioni del lavoratore, l'indagine del giudice del merito deve essere particolarmente rigorosa, data la rilevanza dell'accertamento rimessogli (incidente su beni giuridici formanti oggetto di tutela privilegiata da parte dell'ordinamento). Egli deve tenere adeguato conto del complesso delle risultanze istruttorie significative ai fini in esame, in relazione anche all'esigenza di rispettare non solo il primo comma dell'art. 2697 cod. civ., relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, ma anche il secondo comma, che pone a carico dell'eccipiente la prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte, regola che deve ritenersi violata nel caso di un rigetto della domanda basato in sostanza sulla valorizzazione dell'ipotesi delle dimissioni del lavoratore, privilegiata solo per la ritenuta insufficienza della prova del licenziamento.

Nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697, comma secondo, cod. civ.. Segnatamente, ai fini della prova delle dimissioni, va verificato che la dichiarazione o il comportamento cui si intende attribuire il valore negoziale di recesso del lavoratore contenga la manifestazione univoca dell'incondizionata volontà di porre fine al rapporto e che questa volontà sia stata comunicata in modo idoneo alla controparte.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it