Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO–SVIZZERA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE COMPORTA CHE LA PENSIONE ITALIANA DEBBA ESSERE CALCOLATA IN BASE ALL'INTERA RETRIBUZIONE PERCEPITA DAL LAVORATORE NELLA CONFEDERAZIONE ELVETICA - Anche se i contributi versati in Svizzera sono inferiori a quelli previsti dalla legge italiana (Cassazione Sezione Lavoro n. 7455 del 12 aprile 2005, Pres. Mercurio, Rel. Toffoli).

L'art. 1 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962,  concluso a Berna il luglio 1969 e ratificato con legge 18 maggio 1973 n. 283, consente al lavoratore italiano, nella ricorrenza di determinati presupposti, di chiedere il trasferimento alle assicurazioni sociali italiane dei contributi versati in Svizzera in suo favore, al fine di conseguire i vantaggi derivanti dalla legislazione italiana sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, tra cui è compresa la determinazione della pensione con metodo c.d. retributivo. Ne deriva che, per la determinazione del trattamento previdenziale in favore del lavoratore - in mancanza dell'adozione da parte delle autorità italiane di disposizioni particolari per regolare l'effetto del trasferimento dei contributi, a norma del comma terzo del citato art. 1 del citato accordo -, deve farsi riferimento alla retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore anche per il lavoro prestato in Svizzera, a nulla rilevando che i contributi accreditati in Svizzera e trasferiti in Italia siano stati calcolati sulla base di un'aliquota dell'8%, di gran lunga inferiore a quella prevista dalla legislazione italiana (32%).


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