Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

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LA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI FEDELTÀ VERSO IL DATORE DI LAVORO PUÒ RAVVISARSI ANCHE NELL'OCCULTAMENTO DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI - In base agli articoli 1175, 1375 e 2105 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 6957 del 4 aprile 2005, Pres. Ciciretti, Rel. Celentano).

In base all'art. 2105 cod. civ., che prevede, per il dipendente, l'obbligo di fedeltà "il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso  in modo da poter recare ad essa pregiudizio". Questa norma deve essere interpretata in collegamento con gli articoli 1175 e 1375 cod. civ. che affermano i principi di correttezza e buona fede. Ciò comporta che il lavoratore debba astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dall'art. 2105 cod. civ., ma anche da qualsiasi altra condotta che, per la sua natura e per le sue possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o causi situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'imprenditore o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto di lavoro. Può configurare violazione dei doveri di correttezza, buona fede e fedeltà il fatto di tacere all'azienda che i lavori sottoposti al proprio controllo, quale supervisore, siano svolti da società o imprese nei quali hanno una compartecipazione propri familiari.


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