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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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L'INSEGNANTE DI SCUOLA PUBBLICA NON PUÒ ESSERE CONDANNATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DALL'ALLIEVO PER OMESSA VIGILANZA - Ne risponde l'Amministrazione (Cassazione Sezione Terza Civile n. 6723 del 30 marzo 2005, Pres. Preden, Rel. Levi).
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L'art. 61 L. 11.7.1980 n. 312 prevede la sostituzione dell'Amministrazione al personale scolastico nella obbligazione risarcitoria verso i terzi danneggiati, con esclusione quindi della legittimazione passiva degli insegnanti. Al riguardo la Suprema Corte (sent. n. 12501/2000 e n. 7517/99) ha affermato che l'insegnante della scuola pubblica è privo di legittimazione passiva nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da un allievo ed imputati a culpa in vigilando dell'insegnante stesso, unico legittimato essendo il Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dell'art. 61 L. n.11.7.1980, n. 312.
Questa norma ha innovato la disciplina della responsabilità della scuola per i danni prodotti ai terzi, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza degli alunni sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale.
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