Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

PER LA DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO NON È OBBLIGATORIO FARE RICORSO ALLE TABELLE IN USO PRESSO ALCUNI UFFICI GIUDIZIARI - Il danno temporaneo può essere liquidato insieme a quello permanente (Cassazione Sezione Lavoro n. 6586 del 29 marzo 2005, Pres. Senese, Rel. Filadoro).

Per la quantificazione del risarcimento del danno biologico subito dal lavoratore per mancato rispetto, da parte dell'impresa, degli obblighi di tutela previsti dall'art. 2087 cod. civ. non è obbligatorio fare ricorso alle tabelle in uso presso alcuni uffici giudiziari. Tali tabelle non rientrano nelle nozioni di fatto di comune esperienza di cui all'art. 115, secondo comma, cod. proc. civ., né sono canonizzate in norme di diritto, appartenenti necessariamente alla conoscenza del giudice. Il danno biologico temporaneo può essere liquidato insieme a quello permanente, non esistendo alcuna norma che imponga di differenziare le relative voci.


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