Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

MENTRE LA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE DEVE AVVENIRE A IMMEDIATO RIDOSSO DELL'INFRAZIONE, LA SANZIONE PUÒ ESSERE APPLICATA ANCHE A DISTANZA DI TEMPO - Sempre nel rispetto del principio di buona fede (Cassazione Sezione Lavoro n. 6137 del 22 marzo 2005, Pres. Ianniruberto, Rel. Balletti).

Mentre la contestazione disciplinare deve avvenire in ogni caso a immediato ridosso dell'infrazione-contestazione (ovvero della notizia che di essa abbia avuto il datore di lavoro), l'irrogazione della successiva eventuale sanzione può avvenire anche a distanza di tempo, sempre nel rispetto del principio della buona fede contrattuale. Questo specie quando il comportamento disciplinarmente contestato è sottoposto a verifiche in sede penale, il che rende opportuno, anche per una maggiore garanzia a difesa dell'incolpato, attenderne l'esito per una più obiettiva valutazione.


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