Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

DEVE RITENERSI "COLLABORATORE FISSO" IL GIORNALISTA CHE METTE A DISPOSIZIONE LE PROPRIE ENERGIE LAVORATIVE PER FORNIRE CON CONTINUITÀ AI LETTORI DI UNA TESTATA UN FLUSSO DI NOTIZIE IN UNA SPECIFICA E PREDETERMINATA AREA DELL'INFORMAZIONE - In base all'art. 2 CNLG (Cassazione Sezione Lavoro n. 5878 del 17 marzo 2005, Pres. Mattone, Rel. Balletti).

In base all'art. 2 del contratto nazionale di lavoro giornalistico, nel testo reso valido erga omnes del D.P.R. n. 153 del 16 gennaio 1951, la posizione lavorativa del "collaboratore fisso" è caratterizzata dai requisiti della "prestazione continuativa" dalla "responsabilità di un servizio" e dal "vincolo di dipendenza". Deve ritenersi "collaboratore fisso" colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la copertura di detta area informativa, rientrante nei propri piani editoriali e nella propria autonoma gestione delle notizie da far conoscere, contando per il perseguimento di tali obiettivi sulla piena disponibilità del lavoratore anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra. Più in particolare, il "collaboratore fisso" assicura un contributo professionale specifico ed una continuità di apporto che lo rendono organizzabile in modo strutturale dalla redazione giornalistica.


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