Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL LICENZIAMENTO VERBALE DA PARTE DI UN'AZIENDA CON MENO DI 16 DIPENDENTI COMPORTA IL DIRITTO DEL LAVORATORE LICENZIATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - In base alle regole generali (Cassazione Sezione Lavoro n. 4824 del 7 marzo 2005, Pres. Mercurio, Rel. Capitanio).

In base all'art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604 il licenziamento comunicato verbalmente deve ritenersi inefficace. Quando il licenziamento verbale sia effettuato da un'azienda avente meno di 16 dipendenti, il mancato rispetto della forma scritta configura un'inadempienza contrattuale le cui conseguenze sono disciplinate dalle regole generali e non dall'art. 18 St. Lav. Pertanto l'inadempimento si presume colpevole, in base all'art. 1218 cod. civ., a meno che il datore di lavoro dimostri che esso è stato determinato da cause a lui non imputabili. Sussistendo l'inadempimento colpevole, il lavoratore ha diritto al risarcimento, ove dimostri, anche per presunzioni, la sussistenza sia del danno emergente che del lucro cessante, derivatogli dal licenziamento.


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