Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

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ANCHE IL "SINGLE", CHE ABBIA RIPORTATO LESIONI IN UN INCIDENTE STRADALE, HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI ACCUDIRE ALLE FACCENDE DOMESTICHE - Non solo la casalinga (Cassazione Sezione Terza Civile n. 4657 del 3 marzo 2005, Pres. Giuliano, Rel. Talevi).

La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato il diritto della casalinga, che abbia riportato lesioni in incidente stradale, al risarcimento del danno per riduzione della capacità lavorativa specifica. La casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge purtuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica, sicché va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile autonomamente rispetto al danno biologico) quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa. Il fondamento di tale diritto, specie quando la casalinga sia componente di un nucleo familiare legittimo (ma anche quando lo sia in riferimento ad un nucleo di convivenza comunque stabile), è, difatti, pur sempre di natura costituzionale, ma riposa sui principi di cui agli artt. 4 e 37 della Costituzione (che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro, e di diritti della donna lavoratrice), mentre il fondamento della risarcibilità del danno biologico si fonda sul diverso principio della tutela della salute.

Peraltro, la radicale evoluzione dei costumi non consente più di confinare la problematica in questione alla casalinga, essendo ormai ben possibile il sorgere del danno in questione anche con riferimento ad una donna che oltre a lavorare fuori dalle mura domestiche, svolga anche attività di casalinga nonché con riferimento ad un danneggiato di sesso maschile.

Finora il lavoro domestico è stato considerato prevalentemente con riferimento all'utilità che ne ricavano altri, ed in particolare i familiari del soggetto in questione; e non con riferimento all'utilità che ne ricava direttamente quest'ultimo; ma è evidente che se un soggetto abituato a svolgere detto lavoro solo (ovvero anche) in proprio favore (si pensi ad una figura sempre più comune: il cosiddetto "single"; ed in particolare ad un "single" che pulisce il proprio appartamento, lava e stira la propria biancheria, cucina i suoi pasti ecc. senza ricorrere a "colf", ristoranti, lavanderie, ovvero a soluzioni più radicali come alberghi o pensioni; ecc.) viene a trovarsi privato in tutto od in parte della propria capacità provvedere a dette sue necessità, insorge un evidente danno emergente (tipicamente patrimoniale) derivante dal fatto che dovrà cominciare a ricorrere (in misura maggiore o minore a seconda dell'invalidità subita) a "colf", ristoranti, lavanderie ecc.; quindi, dato che oggi una percentuale sempre maggiore di persone (anche se con attività lavorativa retribuita) dedica parte delle proprie energie lavorative a faccende domestiche, una sopravvenuta incapacità ad attendere alle medesime comporta di regola un danno patrimoniale sotto il profilo del danno emergente.

Non può peraltro escludersi che detta incapacità comporti anche un lucro cessante; basta pensare infatti, ad es., che nell'impresa familiare (art. 230 bis c.c.) la prestazione lavorativa può (pacificamente) consistere anche in lavori domestici (purché - secondo una tesi - si riflettano sull'andamento dell'impresa accrescendone la produttività) e che ai sensi del primo comma della norma predetta i diritti (anche di contenuto più tipicamente patrimoniale; e quindi inerente ad introiti che in caso di cessazione danno luogo ad un tipico caso di lucro cessante) del patrimonio all'impresa medesima sono proporzionali alla quantità e qualità del lavoro prestato; e quindi sono suscettibili di diminuzione qualora la capacità di lavoro diminuisca (v. in particolare il primo comma dell'art. 230 bis cit.: "salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato ...").

Da quanto sopra esposto emerge altresì che l'insorgere di un danno patrimoniale non è in linea generale (salve le eventuali eccezioni) configurabile se il soggetto danneggiato, già prima dell'incidente, non svolgeva lavori domestici (va rilevato che l'espressione "lavori domestici" va intesa in senso ampio e quindi comprensivo anche di quell'attività di "coordinamento, "lato sensu", della vita familiare" in quanto questi erano integralmente devoluti a colf, o per altre ragioni, mentre è invece eccezionalmente configurabile nell'ipotesi, indubbiamente infrequente, che la persona danneggiata affermi e riesca poi a dimostrare che all'epoca del sinistro era in procinto di mutare le proprie abitudini (per un cambiamento delle proprie condizioni economiche o per altre ragioni) nel senso che stava per iniziare a provvedere personalmente, in tutto od in parte, a lavori prima demandati a colf.

Emerge inoltre che in linea generale (fatte salve le eccezioni come quella sopra citata di cui all'art. 230 bis cit.) un danno patrimoniale del danneggiato è possibile solo in relazione ai lavori domestici svolti in suo favore; mentre con riferimento ai lavori svolti gratuitamente in favore di altri, gli eventuali soggetti danneggiati possono essere eventualmente solo questi ultimi.

In conclusione va enunciato il seguente principio di diritto: "in tema di invalidità permanente o temporanea il soggetto che perde in tutto od in parte la propria capacità di svolgere lavori domestici in precedenza effettivamente svolti in proprio favore ha diritto al risarcimento del conseguente danno patrimoniale provato (danno emergente ed, eventualmente, anche lucro cessante)".


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