Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LE DIRETTIVE COMUNITARIE ATTRIBUISCONO AI MEDICI SPECIALIZZANDI UN DIRITTO PERFETTO ALLA RETRIBUZIONE - La relativa domanda va proposta davanti al giudice ordinario (Cassazione Sezione Lavoro n. 2203 del 4 febbraio 2005, Pres. Corona, Rel. Altieri).

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda del medico specialista diretta ad ottenere dallo Stato la retribuzione per l'attività svolta durante il corso di specializzazione. La Corte di Giustizia della Comunità Europea, nelle sentenze 25 febbraio 1999 in causa C - 131/97, Annalisa Carbonari e a. c. Università degli Studi di Bologna e c.; 3 ottobre 2000 in causa C - 371/97, Cinzia Gozza e a. c. Università degli Studi di Padova e a., ha affermato che dalle direttive del Consiglio 75/362/CEE (articoli 5 e 7); 75/353/CEE, (art. 2, n.1, lett. c) , e 82/76/CEE deriva l'obbligo incondizionato e sufficientemente preciso di retribuire la formazione del medico specializzando. L'adempimento di tale obbligo, ove lo Stato membro (come nel caso dell'Italia) non abbia adottato nel termine prescritto le misure di trasposizione delle direttive, deve essere assicurato mediante gli strumenti idonei previsti dall'ordinamento nazionale. Nella sentenza Carbonari (punti da 48 a 53) la Corte di Lussemburgo ha indicato, quali modalità di adempimento di tale obbligo, l'applicazione retroattiva delle norme nazionali di trasposizione, attraverso un'interpretazione di tale norme conforme alle direttive e, ove tale applicazione non sia possibile, attraverso il risarcimento del danno da mancato adempimento, da parte dello Stato membro, degli obblighi derivanti dall'adesione al Trattato CE. Nella sentenza in causa C - 371/97 la Corte comunitaria ha inoltre affermato (punto 39) che un'applicazione retroattiva delle misure nazionali di trasposizione costituirebbe una misura sufficiente a garantire un adeguato risarcimento, salva la possibilità di dimostrare ulteriori danni. La natura incondizionata e sufficientemente precisa delle norme delle direttive, in quanto attribuiscono agli specializzandi un diritto perfetto ad una adeguata remunerazione, da tutelarsi in forma risarcitoria secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia a partire dalla sentenza Francovich, è stata affermata dalle Sezioni Unite nella sentenza 10 aprile 2002, n. 5125 e dalla successiva sentenza della Terza Sezione civile del 16 maggio 2003, n. 7630.


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