Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

PER DETERMINARE LE DIFFERENZE DI RETRIBUZIONE DOVUTE IN BASE ALL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE SI DEVE TENER CONTO DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ PREVISTA DAL CONTRATTO COLLETTIVO DI RIFERIMENTO - Non della quattordicesima (Cassazione Sezione Lavoro n. 2144 del 3 febbraio 2005, Pres. Mattone, Rel. Amoroso).

Nel caso di richiesta di pagamento di differenze di retribuzione in base all'art. 36 della Costituzione, il Giudice può fare riferimento, come parametro di adeguatezza, alle tabelle previste dal contratto collettivo di categoria, anche se il datore di lavoro non sia iscritto all'associazione imprenditoriale che l'ha stipulato. Nel concetto di retribuzione adeguata rientra anche la tredicesima mensilità, di cui pertanto il giudice deve tener conto ai fini della determinazione delle differenze dovute, atteso il carattere generalizzato di tale istituto. Non va tenuto conto invece delle mensilità aggiuntive eccedenti la tredicesima.


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