|
Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
|
IL PERIODO DI DODICI MESI ENTRO IL QUALE OPERA IL FONDO DI GARANZIA DEI CREDITI DEI LAVORATORI DEVE ESSERE CALCOLATO, A RITROSO, DAL MOMENTO IN CUI IL LAVORATORE ASSUME QUALSIASI INIZIATIVA GIUDIZIARIA PER LA TUTELA DEL SUO DIRITTO - Secondo i principi affermati dalla Corte di Giustizia europea (Cassazione Sezione Lavoro n. 1885 del 1 febbraio 2005, Pres. Mileo, Rel. De Luca).
|
Il Fondo di garanzia istituito presso l'INPS a tutela dei crediti di lavoratori, in caso di insolvenza dei datori di lavoro, opera non solo per il trattamento di fine rapporto ma anche, in base al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 80, per i crediti di lavoro diversi dal t.f.r. (come la retribuzione mensile) inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei 12 mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa. Questo sistema di garanzie è stato istituito in attuazione della direttiva europea n. 987/80. La normativa europea, secondo la sentenza della Corte di Giustizia della Comunità in data 10 luglio 1997 (causa C - 373/95), va interpretata nel senso che il periodo di 12 mesi deve essere calcolato a ritroso con effetto dal momento in cui il lavoratore abbia promosso qualsiasi iniziativa diretta a far valere in giudizio i suoi diritti. Conseguentemente, nell'applicazione della normativa italiana, deve essere rispettato il seguente principio di diritto: "Il fondo di garanzia (istituito presso l'INPS e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dell'art. 2 del decreto legislativo n. 80 del 1992) "si sostituisce" al datore di lavoro nel pagamento dei "crediti di lavoro, (...), inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono qualsiasi iniziativa del lavoratore, che - come la domanda di apertura della procedura concorsuale - sia parimenti volta a far valere in giudizio quei diritti, fermo restando, tuttavia, che la garanzia del Fondo non può essere concessa prima della decisione di apertura di tale procedura".
© 2007 www.legge-e-giustizia.it |
|