Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA COSTITUZIONE, DA PARTE DI UN DIPENDENTE, DI UNA SOCIETÀ CHE ABBIA PER OGGETTO LA STESSA ATTIVITÀ DEL DATORE DI LAVORO COSTITUISCE VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI FEDELTÀ - In base all'art. 2105 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 1878 del 1 febbraio 2005, Pres. Senese, Rel. Miani Canevari).

L'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato va collegato ai principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., e, pertanto, impone al lavoratore di tenere un comportamento leale nei confronti del proprio datore di lavoro, astenendosi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli anche potenzialmente; ai fini della violazione dell'obbligo di fedeltà incombente sul lavoratore ex art. 2105 cod. civ., è sufficiente la mera preordinazione di una attività contraria agli interessi del datore di lavoro anche solo potenzialmente produttiva di danno; in questa prospettiva, integra violazione del dovere di fedeltà di cui all'art. 2105 cod. civ., ed è potenzialmente produttiva di danno, la costituzione, da parte di un lavoratore dipendente, di una società per lo svolgimento della medesima attività economica svolta dal datore di lavoro.


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