Legge e giustizia: venerdì 10 maggio 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL LICENZIAMENTO PER INIDONEITÀ FISICA È LEGITTIMO QUANDO NON È PREVEDIBILE IL RECUPERO DELL'IDONEITÀ IN UN TEMPO RAGIONEVOLE - Se si tratta di malattia potenzialmente reversibile (Cassazione Sezione Lavoro n. 1373 del 24 gennaio 2005, Pres. Mercurio, Rel. De Matteis).

La malattia del lavoratore e la sua inidoneità al lavoro sono cause di impossibilità della prestazione lavorativa che hanno natura e disciplina giuridica diverse: la prima ha carattere temporaneo, implica la totale impossibilità della prestazione e determina, ai sensi dell'art. 2110 cod. civ., la legittimità del licenziamento quando ha causato l'astensione dal lavoro per un tempo superiore al periodo di comporto; la seconda ha carattere permanente o, quanto meno, durata indeterminata o determinabile, non implica necessariamente l'impossibilità totale della prestazione e consente la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1256 e 1463 cod. civ., eventualmente previo accertamento di essa con la procedura stabilita dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (procedura peraltro non necessaria, ben potendo l'inidoneità fisica posta a base del licenziamento risultare, oltre che dalla obiettiva frequenza delle assenze per malattia, anche dalla documentazione prodotta dal lavoratore), indipendentemente dal superamento del periodo di comporto. Naturalmente, quando la inidoneità sopravvenuta non dipende da menomazioni fisiche definitive, ma da una malattia potenzialmente reversibile causa della inidoneità, il giudizio sulla durata della inidoneità è meramente prognostico, ed occorre allora che decorra un congruo lasso di tempo per accertare che non è prevedibile la cessazione della inidoneità fisica in un termine ragionevole.


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