Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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LA SOTTRAZIONE DI CLIENTI, NEI RAPPORTI TRA AVVOCATI, NON CONFIGURA CONCORRENZA SLEALE - L'art. 2598 cod. civ. si applica solo agli imprenditori (Cassazione Sezione Terza Civile n. 560 del 13 gennaio 2005, Pres. Duva, Rel. Sabatini).

La sottrazione di clienti, nei rapporti tra avvocati, non può configurare concorrenza sleale in base agli artt. 2598 e segg. cod. civ.  Queste norme infatti sono dirette a reprimere condotte scorrette tenute da soggetti che abbiano la qualità di imprenditori. Nel nostro ordinamento sussiste una netta distinzione tra la libera professione e l'attività di impresa; ciò è desumibile, tra l'altro, con riguardo alla professione di avvocato, dal regime delle incompatibilità di cui all'art. 3, primo comma della legge professionale (n. 36 del 22 gennaio 1934) comprendente, tra gli altri, il divieto di esercizio del commercio in nome proprio o altrui.


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