Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

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NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEVONO ESSERE RISPETTATE LE ESIGENZE SOSTANZIALI DEL DIRITTO DI DIFESA - Ai fini dell'applicazione del termine di cinque giorni previsto dall'art. 7 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 488 del 13 gennaio 2005, Pres. Mercurio, Rel. Miani Canevari).

La portata delle garanzie apprestate dall'art. 7 Stat. Lav., secondo cui "il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa" (secondo comma) e "in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa" (quinto comma) deve essere verificata alla luce dell'indirizzo espresso, con riguardo alla funzione del termine previsto da questa ultima disposizione, dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 26 aprile 1994 n. 3965, e ribadito con la più recente decisione n. 6900 del 7 maggio 2003. Con tali pronunzie si è affermato che il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima della scadenza del termine suddetto allorché il lavoratore abbia esercitato pienamente il proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore di lavoro le proprie giustificazioni, senza manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive; ciò in considerazione della ratio della normativa in esame, rivolta ad impedire che la irrogazione della sanzione possa avvenire senza che l'incolpato abbia avuto la possibilità di raccogliere e di fornire le prove e gli argomenti a propria giustificazione, sicché il termine previsto indica il tempo massimo che si ritiene presuntivamente idoneo a consentire le difese. In questa prospettiva, in cui acquista rilevanza decisiva la valutazione delle effettive esigenze di difesa, (realizzabili compiutamente anche prima della scadenza del detto termine) l'ulteriore attesa, prima della conclusione del procedimento disciplinare, di un tempo superiore a quello massimo indicato - al fine di consentire su richiesta del dipendente uno sviluppo delle difese già presentate con le giustificazioni scritte - può ritenersi imposta al datore di lavoro da una esigenza di rispetto sostanziale del diritto di difesa dell'incolpato, nel senso che la necessità di accogliere la richiesta di dilazione della conclusione dell'indagine disciplinare si prospetta, come rilevato da Cass. n. 4187/2002, quando l'esigenza suddetta non possa essere soddisfatta altrimenti, in relazione alla incompiutezza - per motivi oggettivi, estranei alla volontà del lavoratore - delle giustificazioni già presentate. La ricostruzione del sistema di garanzie dell'art. 7 Stat. Lav. fornita dalle citate pronunzie delle Sezioni Unite consente di risolvere, indipendentemente dalla questione della modalità temporale di applicazione della sanzione (in relazione alla necessità o meno del decorso del termine di cinque giorni) il diverso problema, che, sotto il profilo sostanziale della garanzia del contraddittorio tra datore di lavoro e dipendente, riguarda l'obbligo del primo di consentire - pur dopo la scadenza del termine suddetto - supplementi di difesa dell'incolpato, anche se la stessa si sia già svolta con l'audizione personale o con la presentazione di giustificazioni scritte.

La risposta a questo quesito si fonda sul rilievo, già richiamato, della funzione della norma, finalizzata ad impedire che la sanzione venga applicata senza che il lavoratore abbia potuto fornire le prove e gli argomenti a propria discolpa (con conseguente possibilità di adottare il provvedimento disciplinare quando tale garanzia si sia comunque realizzata); dovendosi considerare, d'altro canto, che la legge non assegna alcun rilievo alla valutazione di queste difese da parte del datore di lavoro, perché il sindacato in ordine alla legittimità della sanzione resta in ogni caso affidato al controllo del giudice.

Si deve quindi concludere, alla stregua del principio affermato dalla citata sentenza n. 4187/2002, che l'obbligo del datore di lavoro di dar seguito alla richiesta del dipendente di integrare le proprie giustificazioni sussiste solo quando la stessa risponda ad esigenze di difesa non altrimenti tutelabili, in quanto non sia stata possibile la piena realizzazione della garanzia apprestata dalla legge; e la regola enunciata dai precedenti giurisprudenziali richiamati - che esclude la irrogazione della sanzione prima della scadenza del termine di cinque giorni, quando il lavoratore si sia riservato di integrare le proprie giustificazioni - va precisata nel senso che la presentazione di ulteriori difese dopo la scadenza del tempo massimo deve essere consentita solo nell'ipotesi in cui entro questo termine il lavoratore non sia stato in grado di presentare compiutamente la propria confutazione dell'addebito. La valutazione di questo presupposto va operata, come ricordato ancora da Cass. 4187/2002 cit., alla stregua dei principi di correttezza e buona fede che devono regolare l'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro.


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