Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024

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LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA OMICIDIO COLPOSO È DECENNALE - Si fa riferimento alla pena massima prevista dal codice penale, senza considerare le attenuanti (Cassazione Sezione Terza Civile n. 375 dell'11 gennaio 2005, Pres. Nicastro, Rel. Segreto).

In caso di omicidio colposo la prescrizione al diritto al risarcimento del danno è decennale. Infatti, a norma dell'art. 157 n. 3 c.p., si prescrive in dieci anni il reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore ad anni cinque. A norma dell'art. 589 c.p., il massimo della pena per il reato di omicidio colposo è appunto di anni cinque di reclusione. Solo se all'imputato viene concessa una qualche attenuante (anche quelle generiche), la pena massima scende al di sotto dei cinque anni di reclusione, con l'effetto che la prescrizione penale del reato, si matura in anni cinque. Tuttavia detta concessione di attenuante, che influenza il termine della prescrizione penale, è irrilevante in sede civile, poiché ai fini dell'art. 2947 cod. civ., occorre avere riferimento esclusivamente al reato, quale contestato, senza riferimento alla concessione di eventuali attenuanti (Cass. n. 4431/1997 e Cass. n. 12324/1997). Ne consegue che il termine per la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, conseguente ad omicidio colposo è di anni dieci, ai sensi della prima parte del comma terzo dell'art. 2947 cod. civ.


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