Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

PER OTTENERE L'ACCERTAMENTO DI UNA DISCRIMINAZIONE DI NATURA SESSUALE OCCORRE PRECISARE AL GIUDICE LE CIRCOSTANZE DA CUI POSSA DESUMERSI, ANCHE IN VIA PRESUNTIVA, CHE IN CASO DI APPARTENENZA ALL'ALTRO SESSO IL TRATTAMENTO SAREBBE STATO DIVERSO - In base al decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 216 (Cassazione Sezione Lavoro n. 23925 del 23 dicembre 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Picone).

La discriminazione, come definita nel più recente intervento legislativo in materia (art. 2 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) si ha quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga (discriminazione cd. diretta), ovvero quando una disposizione, un criterio, un prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone (discriminazione cd. indiretta).La discriminazione può essere accertata anche in via presuntiva, come è previsto dall'art. 4, comma 4 del predetto decreto legislativo, senza però che ciò comporti una deroga alle regole ordinarie di riparto dell'onere della prova.Pertanto la lavoratrice che chieda l'accertamento di un'illecita discriminazione operata contro di lei deve specificare al giudice le circostanze idonee a comprovare, anche solo sul piano della presunzione, che il comportamento del datore di lavoro nei suoi confronti sarebbe stato diverso se ella non fosse stata di sesso femminile.


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