Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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L'INDENNITÀ DI MOBILITÀ NON SPETTA AI DIPENDENTI DELLE AZIENDE RADIOTELEVISIVE PRIVATE - Anche se essi hanno diritto al trattamento di cigs (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 23078 del 10 dicembre 2004, Pres. Carbone, Rel. Roselli).

Il trattamento di cigs spettante ai giornalisti è stato esteso a tutti i dipendenti delle imprese radiotelevisive private dall'art. 7 della L. 19/7/1993 n. 236. Tale estensione non comporta tuttavia che ai dipendenti delle imprese radiotelevisive private spetti anche l'indennità di mobilità in caso di licenziamento per riduzione di personale. Si tratta infatti di due istituti diversi.

La Cassa integrazione guadagni soddisfa l'esigenza di assicurare il reddito a persone allontanate dal lavoro necessariamente ma temporaneamente, per sospensione o riduzione dell'attività dell'impresa dovute a impossibilità sopravvenuta. L'indennità di mobilità è corrisposta, per contro, a causa della perdita del posto di lavoro e segue il trattamento di integrazione salariale di regola, ma non sempre: essa è infatti riconosciuta (art. 24 L. n. 223 del 1991) anche in caso di licenziamento per riduzione di personale, attuato senza il preventivo passaggio attraverso un periodo di cassa integrazione. In sostanza l'indennità di mobilità è un trattamento di disoccupazione, dovuto ai lavoratori licenziati collettivamente da imprese di determinate dimensioni, di determinati settori e con determinate caratteristiche, anche se non vi sia stato il previo intervento della cassa integrazione. Essa "sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione" (art. 7, comma 8, L. n. 223 del 1991) e spetta in quanto espressamente prevista dal legislatore, quale beneficio previdenziale di non generale applicazione.


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