Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024

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LA SOLA VIOLAZIONE DEI DOVERI CONIUGALI NON GIUSTIFICA LA PRONUNCIA DELLA SEPARAZIONE CON ADDEBITO - E' necessario accertare che essa abbia causato la crisi del matrimonio (Cassazione Sezione Prima Civile n. 23071 del 16 novembre 2005, Pres. Losavio, Rel. De Chiara).

In base all'art. 151 cod. civ. il Giudice, pronunciando la separazione dei coniugi, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio. La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cod. civ. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale.


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