Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

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LA DOMANDA DI DICHIARAZIONE DI PATERNITÀ O DI MATERNITÀ NATURALE NON DEVE ESSERE PROPOSTA NEI CONFRONTI DEGLI EREDI DEGLI EREDI DEL PRESUNTO GENITORE - In base all'art. 276 cod. civ. (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 21287 del 3 novembre 2005, Pres. Carbone, Rel. Morelli).

In base all'art. 276 cod. civ. la domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta  nei confronti del presunto genitore, o in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi; alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.

Si è posta, in sede interpretativa di questa norma, la questione se, in caso di già intervenuta morte anche degli eredi del presunto genitore, la dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) naturale possa, o non, essere ancora richiesta nei confronti degli "eredi degli eredi" o degli altri parenti o aventi causa del preteso padre, o della pretesa madre. La questione deve essere risolta nel senso che, in caso di morte del presunto genitore, l'azione debba essere proposta soltanto nei confronti dei suoi eredi, con esclusione pertanto dell'obbligo, in caso di morte di questi ultimi, di agire nei confronti dei loro eredi.

Insuperabili in tal senso sono innanzitutto le indicazioni fornite dal dato testuale ("la domanda deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi") nel contesto del quale il verbo "deve", riferito all'azione in esame, sottolinea l'obbligatorietà di indirizzarla esclusivamente nei confronti dei soggetti all'uopo indicati (con l'implicita impossibilità di proporla nei confronti di soggetti diversi), e l'aggettivo "suoi", riferito agli eredi, identifica, senza alcun margine di dubbio, nei soli eredi, diretti ed immediati, del preteso genitore (appunto i "suoi eredi") i legittimati passivi all'azione stessa, nel caso di "mancanza di lui".

La lettura sistematica dell'art. 276 cod. civ. conferma ulteriormente l'impossibilità di ampliamento dell'area della legittimazione passiva nell'azione in questione, atteso che la facoltà di "contraddire", riconosciuta dal capoverso della stessa norma a "chiunque abbia interesse" all'esito della lite, inevitabilmente comporta che detti altri soggetti - eredi degli eredi, aventi causa dal presunto genitore titolari di posizioni personali o patrimoniali comunque suscettibili di essere incise dal diverso "status" reclamato dall'attore - possono bensì intervenire nel giudizio ex artt. 269 ss. cod. civ., ma non assumono, appunto, in questo la veste di legittimati passivi: nel duplice senso che, nei loro confronti, l'azione - diversamente da quanto presupposto dalla citata sentenza n. 9033/97 - né può essere proposta, né deve esserlo ai fini della integrità del contraddittorio.


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