Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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LE SOMME RISCOSSE A TITOLO DI INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO RIENTRANO NELLA COMUNIONE LEGALE DEI CONIUGI - Perché non costituiscono pensione di invalidità (Cassazione Sezione Prima Civile n. 8758 del 27 aprile 2005, Pres. Olla, Rel. Panebianco).

In base all'art. 279 cod. civ. non rientra nella comunione dei beni fra i coniugi la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa. L'indennità di accompagnamento non è indirizzata al sostentamento del soggetto minorato nella sua capacità di lavoro ma costituisce una misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare, incoraggiato così a farsi carico di tale soggetto, al fine di evitare il ricovero in istituti di cura e di assistenza con conseguente riduzione della relativa spesa sociale. Se tali ne sono la natura e le finalità, l'indennità in questione non può certamente rientrare, nemmeno in via di interpretazione estensiva od analogica, nell'ipotesi prevista dalla lett. e) dell'art. 179 cod. civ. laddove si fa riferimento alla pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa, essendo questa invece volta a reintegrare sul piano economico detta perdita e trattando in ogni caso l'art. 179 cod. civ. ipotesi tassative costituenti altrettanti eccezioni al principio generale della comunione da considerarsi, in quanto tali, di stretta interpretazione.

Pertanto le somme corrisposte a titolo di indennità di accompagnamento rientrano nella comunione legale dei coniugi. Ne consegue che, ove con i proventi di tale indennità il coniuge beneficiario della medesima abbia acquistato titoli di Stato, l'altro coniuge ha diritto alla metà del relativo importo.


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