Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

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L'INTENZIONE DI DIVORZIARE MANIFESTATA, PRIMA DELLE NOZZE, AD ALCUNI CONOSCENTI PUÒ COMPORTARE LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO IN SEDE ECCLESIASTICA - Ma il giudice italiano deve negare l'efficacia di questa decisione se la riserva era ignorata dall'altro coniuge - (Cassazione Sezione Prima Civile n. 1821 del 28 gennaio 2005, Pres. Panebianco, Rel. Salvato).

Giampiero D. ha ottenuto al Tribunale Ecclesiastico Regionale del Lazio la dichiarazione di nullità del suo matrimonio con Francesca P. per esclusione del "bonum sacramenti", sostenendo che prima delle nozze egli aveva dichiarato a vari conoscenti, che avrebbe chiesto il divorzio se non fossero venute meno le difficoltà relazionali che si erano manifestate durante il fidanzamento per il carattere della futura moglie, influenzata e determinata nelle sue scelte dai genitori. Il Tribunale Ecclesiastico, ravvisata l'esistenza di una riserva mentale sull'indissolubilità del vincolo, ha dichiarato la nullità del matrimonio e la sua decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Vicariato di Roma.

Giampiero D. ha quindi chiesto alla Corte d'Appello di Roma di dichiarare l'efficacia, agli effetti civili, della pronuncia di nullità del matrimonio. Francesca P. si è opposta, sostenendo di non essere stata mai posta a conoscenza della riserva mentale nutrita dal marito. La Corte d'Appello di Roma ha rigettato la domanda, osservando che l'esclusione del bonum sacramenti da parte del marito, a causa della quale era stata pronunciata la nullità del vincolo, non risultava conosciuta da Francesca P. e che "dal comportamento da lui tenuto non era possibile accorgersi con una normale diligenza" della riserva mentale. Pertanto, la Corte d'Appello, ha ritenuto la sentenza "contraria all'ordine pubblico con riferimento al principio della buona fede".

Giampiero D. ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte d'Appello per vizi di motivazione e violazione di legge. La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 1821 del 28 gennaio 2005, Pres. Panebianco, Rel. Salvato) ha rigettato il ricorso.

La dichiarazione di esecutività della sentenza del Tribunale Ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi, di uno dei bona matrimonii, cioè per divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione, - ha affermato la Corte, richiamando il suo consolidato orientamento in materia - richiede che tale divergenza sia conosciuta da parte dell'altro coniuge, in quanto manifestatagli, ovvero conoscibile per la esistenza di fatti concludenti dai quali era univocamente desumibile, con l'ordinaria diligenza; la pronuncia ecclesiastica di nullità fondata sulla cd. simulazione unilaterale che non risulti essere stata conosciuta o conoscibile da parte dell'altro coniuge non può, infatti, essere dichiarata esecutiva, in quanto si pone in contrasto con l'ordine pubblico interno, nel cui ambito rientra il principio di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Il giudice della delibazione, in virtù di un principio parimenti consolidato, è quindi tenuto ad accertare la conoscenza o la conoscibilità della riserva mentale da parte del coniuge in buona fede, ricavando il proprio convincimento dagli atti del processo canonico, con piena autonomia rispetto al giudice ecclesiastico e con pieno apprezzamento dei fatti da questo accertati, benché debba fare esclusivo riferimento alle sentenze pronunziate nel processo canonico ed ai relativi atti, restando esclusa l'ammissibilità di una integrazione istruttoria.

Nel caso in esame - ha osservato la Corte - la Corte d'Appello ha osservato che dalle dichiarazioni dei testimoni risulta che il ricorrente "si decise alle nozze convinto che in seguito le cose sarebbero migliorate, ma conscio che se il matrimonio fosse "andato male" si poteva divorziare", dando così dato atto che esse provano la riserva del Giampiero D.; tuttavia essa ha correttamente escluso che tali deposizioni dimostrino anche che Francesca P. ne avesse avuto conoscenza, in quanto ha esplicitato che dalle stesse non risulta che i testimoni abbiano mai "sentito il suddetto Giampiero D. manifestare tale ipotesi in presenza della futura moglie".


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