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Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024
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IN CASO DI DIVORZIO L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE NON PUÒ ESSERE DISPOSTA AL FINE DI SOPPERIRE ALLE ESIGENZE ECONOMICHE DEL CONIUGE PIÙ DEBOLE - Essa ha soltanto la finalità di tutelare l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico (Cassazione Sezione Prima Civile n. 408 del 12 gennaio 2005, Pres. Proto, Rel. Bonomo).
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In caso di divorzio l'assegnazione della casa familiare non può essere disposta al fine di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, in quanto a tale finalità è unicamente destinato l'assegno divorzile. L'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di garantire l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, al fine di evitare loro l'ulteriore trauma di un allontanamento del luogo ove si svolgeva la loro esistenza e di assicurare una certezza ed una prospettiva di stabilità in un momento di precario equilibrio familiare. Resta quindi imprescindibile il requisito dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti.
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