Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Famiglia

IN CASO DI DIVORZIO L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE NON PUÒ ESSERE DISPOSTA AL FINE DI SOPPERIRE ALLE ESIGENZE ECONOMICHE DEL CONIUGE PIÙ DEBOLE - Essa ha soltanto la finalità di tutelare l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico (Cassazione Sezione Prima Civile n. 408 del 12 gennaio 2005, Pres. Proto, Rel. Bonomo).

In caso di divorzio l'assegnazione della casa familiare non può essere disposta al fine di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, in quanto a tale finalità è unicamente destinato l'assegno divorzile. L'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di garantire l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, al fine di evitare loro l'ulteriore trauma di un allontanamento del luogo ove si svolgeva la loro esistenza e di assicurare una certezza ed una prospettiva di stabilità in un momento di precario equilibrio familiare. Resta quindi imprescindibile il requisito dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti.


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