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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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AI FINI DELL'EQUA RIPARAZIONE PER IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO PENALE SI DEVE TENER CONTO DEL PERIODO IN CUI SONO STATE SVOLTE LE INDAGINI PRELIMINARI - Che non devono protrarsi oltre il limite stabilito dal legislatore (Cassazione Sezione Prima Civile n. 18266 del 15 settembre 2005, Pres. Morelli, Rel. Genovese).
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Umberto C. è stato iscritto nel registro degli indagati il 23 ottobre 1995 in seguito a notizia di reato pervenuta alla Procura della Repubblica di Roma il 3 novembre 1994. Poiché nel novembre 2002 le indagini a suo carico erano ancora in corso, Umberto C. con ricorso del 17 novembre 2002 ha chiesto alla Corte di Appello di Perugia la liquidazione di una somma a titolo di equa riparazione, per superamento del termine di ragionevole durata del procedimento in base alla legge n. 89 del 2001. La Corte ha respinto la domanda rilevando che a carico del ricorrente non risultava instaurato un processo penale, ma si era verificata soltanto "un'attività di indagine di carattere preliminare, ma non processuale in senso tecnico"; il processo penale - ha affermato la Corte di Perugia - ha inizio soltanto con esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero, con la formulazione dell'imputazione o con la richiesta di rinvio a giudizio. Umberto C. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione impugnata per violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 18266 del 15 settembre 2005, Pres. Morelli, Rel. Genovese) ha accolto il ricorso. La nozione di causa, o di processo, considerata dalla Convenzione dei diritti dell'uomo, cui ha riguardo l'art. 2, comma 1, della legge nazionale - ha affermato la Corte - s'identifica con qualsiasi procedimento si svolga dinanzi agli organi pubblici di giustizia per l'affermazione o la negazione di una posizione giuridica di diritto o di soggezione facente capo a chi il processo promuova o subisca; processo, in tal senso, è dunque anche la fase delle indagini che precedono il vero e proprio esercizio dell'azione penale, le quali perciò, ove irragionevolmente si siano protratte nel tempo, ben possono assumere rilievo, ai fini dell'equa riparazione. La fase delle indagini preliminari, caratterizzata dalla raccolta degli elementi necessari al magistrato per determinarsi in ordine all'esercizio dell'azione penale, deve avere una durata strettamente necessaria al compimento di una tale determinazione. Per questo il legislatore ha previsto limiti cronologici al loro svolgimento, contemperando l'interesse dello Stato alle investigazioni con quello dell'indagato a restare, in un lasso di tempo determinato (diversificato in ragione della natura del reato che forma oggetto di quelle), nella condizione di persona assoggettata alle indagini. Non è un caso che la facoltà di disporre una proroga dei detti termini spetti non al Pubblico Ministero ma al giudice, il quale dovrà valutare l'esistenza dei presupposti e delle condizioni per accordarla e, comunque, a vigilare sul rispetto del termine massimo dei due anni di indagine. Questi limiti - ha osservato la Corte - di per sé, individuano già la ragionevole durata massima di una siffatta fase ed essi dovranno essere considerati e valutati dal giudice come criteri stabiliti dall'art. 2, comma 2, della legge Pinto per valutare l'esistenza della violazione (complessità del caso, comportamento delle parti e del giudice nonché di ogni altra autorità chiamata a concorrere o a contribuire alla definizione del procedimento).
La Cassazione ha rinviato la causa per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli, stabilendo per il giudice del rinvio il seguente principio di diritto: "La nozione di causa, o di processo, considerata dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, cui ha riguardo l'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, s'identifica con qualsiasi procedimento si svolga dinanzi agli organi pubblici di giustizia per l'affermazione o la negazione di una posizione giuridica di diritto o di soggezione facente capo a chi il processo promuova o subisca, in tale novero comprendendosi anche quello relativo alla fase delle indagini preliminari, che precedono il vero e proprio esercizio dell'azione penale, le quali perciò, ove irragionevolmente si siano protratte nel tempo, assumono rilievo, ai fini dell'equa riparazione".
Nel caso in esame - ha osservato la Corte - la parte afferma di essere stata a conoscenza: a) dell'esistenza delle indagini; b) della data della notizia criminis e della sua (tardiva) iscrizione nell'apposito registro degli indagati; c) della proroga concessa dal giudice alle indagini; d) della protrazione delle stesse oltre il termine massimo previsto dalla legge processuale. In rapporto ai fatti allegati, spetterà al giudice del rinvio, facendo applicazione del principio di diritto indicato, e di quelli relativi al diritto della persona sottoposta alle indagini ad avere conoscenza del procedimento penale a suo carico, di verificare se la durata delle indagini che hanno riguardato il ricorrente abbia o meno superato il termine ragionevole e se, in conseguenza di tale protrarsi oltre il limite ragionevolmente consentito, essa abbia o meno cagionato un danno all'interessato suscettivo di equa riparazione ai sensi della cd. "legge Pinto".
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