Legge e giustizia: martedì 23 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

UN DOCUMENTO CHE IL CONVENUTO AVREBBE POTUTO PRODURRE COSTITUENDOSI NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO IN APPELLO - In base all'art. 437 cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 17968 del 9 settembre 2005, Pres. Ciciretti, Rel. Figurelli).

Maria Grazia M. madre di Tiziano S., deceduto per infortunio sul lavoro, ha chiesto al Pretore di Prato di condannare l'INAIL a corrisponderle la rendita vitalizia prevista per i superstiti. L'INAIL si è difeso sostenendo, tra l'altro, la mancanza del requisito della "vivenza a carico". Il Pretore ha accolto la domanda in quanto ha ritenuto, tra l'altro, la sussistenza del requisito della "vivenza a carico" perché i redditi del nucleo familiare non erano sufficienti a superare la soglia di mera sussistenza, di talché il reddito del defunto, anche se modesto, si poneva come concorrente al mantenimento della ricorrente. L'INAIL ha proposto appello producendo documenti dai quali risultava che la ricorrente percepiva una rendita INAIL, per altro infortunio, pari a circa 20 milioni di lire annui, onde doveva escludersi che essa fosse mantenuta dal figlio deceduto, che percepiva un modesto stipendio destinato per la maggior parte a soddisfare le sue esigenze personali. Il Tribunale di Prato ha accolto l'impugnazione, in quanto ha escluso il requisito della "vivenza a carico" sulla base del documento prodotto dall'INAIL per la prima volta in grado di appello; il Tribunale ha ritenuto ammissibile tale produzione sul presupposto che si trattava di una prova "precostituita". Maria Grazia S. ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione del Tribunale per violazione dell'art. 437 cod. proc. civ. secondo cui in grado di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 17968 del 9 settembre 2005, Pres. Ciciretti, Rel. Figurelli) ha accolto il ricorso, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 8802 del 2005 secondo cui è inammissibile la produzione per la prima volta in grado di appello di documenti che potevano essere prodotti in primo grado. In base all'art. 416 cod. proc. civ. - ha ricordato la Corte - nel giudizio di primo grado il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa circa i fatti affermati dall'attore,  proporre tutte le sue difese in fatto ed in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed "in particolare i documenti che deve contestualmente depositare" (art. 416, 3° comma, c.p.c.). Nel caso in esame - ha affermato la Corte - il mancato rispetto da parte dell'INAIL, per quanto concerne la produzione del documento, di termini perentori e decadenziali, intesi a regolamentare la dinamica processuale in funzione propulsiva, importa l'irreversibilità dell'estinzione del diritto processuale di produrre il documento, con l'insuscettibilità di una sua reviviscenza nel successivo grado di appello.


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