Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

L'EFFICACIA DEL GIUDICATO PENALE NEI GIUDIZI CIVILI E AMMINISTRATIVI È LIMITATA AI SOGGETTI CHE HANNO PARTECIPATO AL PROCESSO PENALE - In base all'art. 654 cod. proc. pen. (Cassazione Sezione Terza Civile n. 11998 dell'8 giugno 2005, Pres. Fiduccia, Rel. Spirito).

L'art. 654 cod. proc. pen. stabilisce che l'efficacia del giudicato penale nei giudizi civili ed amministrativi, in cui si controverte intorno ad un diritto o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, opera nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale. Questa norma, ponendo un'eccezione ai principi generali circa l'ambito di efficacia di un giudicato, deve formare oggetto di stretta interpretazione; sicché, deve escludersi l'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile ove non vi sia coincidenza soggettiva tra i due giudizi.


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