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Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024
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L'EFFICACIA DEL GIUDICATO PENALE NEI GIUDIZI CIVILI E AMMINISTRATIVI È LIMITATA AI SOGGETTI CHE HANNO PARTECIPATO AL PROCESSO PENALE - In base all'art. 654 cod. proc. pen. (Cassazione Sezione Terza Civile n. 11998 dell'8 giugno 2005, Pres. Fiduccia, Rel. Spirito).
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L'art. 654 cod. proc. pen. stabilisce che l'efficacia del giudicato penale nei giudizi civili ed amministrativi, in cui si controverte intorno ad un diritto o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, opera nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale. Questa norma, ponendo un'eccezione ai principi generali circa l'ambito di efficacia di un giudicato, deve formare oggetto di stretta interpretazione; sicché, deve escludersi l'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile ove non vi sia coincidenza soggettiva tra i due giudizi.
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