Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

I PROVVEDIMENTI CON I QUALI LA REPUBBLICA ARGENTINA HA STABILITO LA MORATORIA DEL DEBITO PUBBLICO SONO SOTTRATTI ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - Perché emessi nell'esercizio di poteri sovrani (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 11225 del 27 maggio 2005, Pres. Carbone, Rel. Morelli).

Luca B. ha acquistato nel giugno 2001 obbligazioni emesse dallo Stato argentino con scadenza aprile 2008 e tasso di interesse annuo dell'8 per cento, per il complessivo importo di 180 mila euro. Successivamente, la Repubblica Argentina, con legge n. 25 del 2002, ha proclamato la "emergenza pubblica in materia sociale, economica e finanziaria", con conseguente moratoria del debito pubblico. Luca B. ha allora chiesto al Giudice di Pace di Firenze una serie di decreti ingiuntivi, ciascuno dell'importo di 500 euro, nei confronti della Repubblica Argentina, per il pagamento delle obbligazioni da lui detenute; egli ha sostenuto che i titoli (detti "tango bonds") erano divenuti esigibili prima della scadenza, in base all'art. 1186 cod. civ., per il conclamato stato di insolvenza del debitore. La Repubblica Argentina ha proposto opposizione sostenendo la sua immunità dalla giurisdizione italiana, in quanto la moratoria delle obbligazioni pubbliche era stata disposta dallo Stato argentino nell'esercizio dei suoi poteri sovrani e doveva quindi applicarsi il principio "par in parem non habet jurisdictionem". Luca B. ha proposto innanzi alla Suprema Corte un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che la Repubblica Argentina, emettendo le obbligazioni, si era comportata come un soggetto privato e chiedendo l'affermazione della giurisdizione del giudice italiano.

La Suprema Corte (Sezioni Unite Civili n. 11255 del 27 maggio 2005, Pres. Carbone, Rel. Morelli) ha ritenuto infondato il ricorso ed ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Mentre gli atti di emissione delle obbligazioni hanno natura innegabilmente privatistica - ha osservato la Corte - lo stesso non può dirsi per i successivi provvedimenti di moratoria, che hanno manifestato la potestà sovrana dello Stato argentino; e ciò sia per la loro natura di leggi di bilancio (quali la nostra Costituzione sottrae anche a referendum abrogativo), sia, soprattutto, per le finalità, eminentemente pubbliche perseguite, di governo della finanza in funzione della tutela di bisogni primari di sopravvivenza economica della popolazione in un contesto storico di grave emergenza nazionale. Né rileva in contrario - ha affermato la Corte - il fatto che dette leggi incidano su diritti patrimoniali di cittadini stranieri, poiché ciò non vale certamente a configurare quella deroga eccezionale alla immunità che è prospettabile solo in presenza di atti di esercizio della sovranità che si presentino lesivi di "valori universali della dignità umana"; valori, con i quali le leggi della Repubblica Argentina, in materia di moratoria, non si pongono evidentemente in conflitto, ma che tendono, anzi, a salvaguardare.


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