Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

LA MANCANZA DI ATTI E DOCUMENTI CHE RISULTANO ESSERE STATI RITUALMENTE PRODOTTI IN GIUDIZIO COMPORTA PER IL GIUDICE L'OBBLIGO DI DISPORNE LE RICERCHE - Ed eventualmente di procedere alla ricostruzione del loro contenuto (Cassazione Sezione Seconda Civile n. 8720 del 27 aprile 2005, Pres. Spadone, Rel. Mazzacane).

L'accertata mancanza di atti e documenti che risultano essere stati ritualmente prodotti in giudizio comporta, di regola, l'obbligo del giudice di disporre la ricerca di essi, con i mezzi a sua disposizione, ed eventualmente di svolgere l'attività ricostruttiva del loro contenuto; mentre la riconduzione dell'asportazione di atti e documenti mancanti alla condotta volontaria della parte che li aveva prodotti costituisce solo una eccezione a tale regola, la quale può essere fondata su presunzioni deducibili dalla concreta modalità dei fatti, anche in relazione all'efficacia probatoria degli stessi. Il mancato rinvenimento al momento della decisione della causa di documenti che la parte invoca, comporta per il giudice l'obbligo di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione ed eventualmente l'attività ricostruttiva del contenuto dei medesimi, a condizione tuttavia che gli atti e di documenti siano stati prodotti ritualmente in giudizio e che l'omesso inserimento di essi nel fascicolo non debba essere attribuito alla condotta volontaria della parte.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it