Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IL GIUDICE DEVE DISPORRE D'UFFICIO I MEZZI DI PROVA NECESSARI PER L'ACCERTAMENTO DELLA VERITÀ - In base all'art. 421 cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 7612 del 13 aprile 2005, Pres. Mileo, Rel. La Terza).

Michele M. ha lavorato alle dipendenze della società Grafica R. dall'aprile al dicembre 1998. Essendo stato licenziato con motivazione riferita ad una flessione dei ricavi, in misura del 17%, verificatasi nel biennio 96-97 e un aumento del costo del lavoro, egli ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Lamezia Terme, sostenendo di essere stato estromesso dall'azienda, dopo aver subito un totale demansionamento, perché ritenuto "fastidioso". L'azienda si è difesa sostenendo l'effettiva sussistenza di difficoltà gestionali. Nel corso del processo, il lavoratore ha chiesto al Giudice di disporre l'assunzione di informazioni in base all'art. 213 cod. proc. civ. presso il locale ufficio di collocamento, in merito alle assunzioni e ai licenziamenti effettuati dalla società nel periodo dal 1998 al 2000. Il Giudice ha accolto la richiesta. Dalle informazioni assunte è emerso che l'azienda, nel 1998 aveva effettuato quattro assunzioni e nessun licenziamento, tranne quello di Michele M. Conseguentemente il giudice ha annullato il licenziamento, escludendo l'esistenza delle dedotte difficoltà gestionali, anche sul rilievo che la denunciata flessione dei ricavi si era verificata prima dell'assunzione del lavoratore. L'azienda ha proposto appello, rilevando, tra l'altro, che l'assunzione delle informazioni presso l'ufficio di collocamento avrebbe dovuto essere richiesta dal lavoratore nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in base all'art. 414 cod. proc. civ.

La Corte di Catania ha rigettato l'appello, affermando, tra l'altro, che il Pretore, assumendo le informazioni presso l'ufficio di collocamento, si era correttamente avvalso dell'art. 421 cod. proc. civ. secondo cui il giudice può "disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova". L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Appello per vizi di motivazione e violazione di legge.

la Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7612 del 13 aprile 2005, Pres. Mileo, Rel. La Terza) ha rigettato il ricorso, affermando che il giudice di primo grado ha fatto corretto uso del potere attribuitogli dall'art. 421 cod. proc. civ., applicando i principi stabiliti dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 11353 del 17 giugno 2004; in base a tali principi l'esercizio dei poteri istruttori del giudice non è meramente discrezionale, bensì addirittura obbligato, ove sussistano ragionevoli probabilità di accertare attraverso di essi la verità. Inoltre il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 cod. proc. civ. ed al disposto dell'art. 111 Costituzione sul "giusto processo regolato dalla legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali, nonostante esplicita richiesta di una delle parti, ritenga di non fare ricorso ai poteri istruttori ufficiosi.


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