Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

NELLA DURATA DEL PROCESSO DEVE ESSERE INCLUSO IL TEMPO NECESSARIO PER LA CORREZIONE DELLA SENTENZA - Ai fini dell'indennizzo previsto dalla legge n. 89 del 2001 (Cassazione Sezione Prima Civile n. 297 del 10 gennaio 2005, Pres. Criscuolo, Rel. Fioretti).

Nella determinazione della durata del processo, ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo previsto dalla legge n. 89 del 2001, si deve tener conto del tempo occorso per ottenere la correzione di errori materiali della sentenza ex art. 287 e segg. cod. civ.

L'art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001 dispone che nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione. Da tale norma si evince chiaramente che quel che rileva è l'influenza di una determinata attività sulla durata del procedimento, non la sua natura, che potrebbe essere, quindi, anche di natura diversa da quella giurisdizionale e addirittura posta in essere da un soggetto diverso dal giudice.

Non si può fondatamente negare che il procedimento ed il relativo provvedimento di correzione di errore materiale rilevino ai fini della definizione del procedimento giurisdizionale, atteso che detto provvedimento ha pur sempre, nonostante la sua natura sostanzialmente amministrativa, la funzione di rendere aderente la "formula" della sentenza al contenuto effettivo della decisione. A ciò si aggiunga che il procedimento di correzione della sentenza di cui agli artt. 287 e segg. cod. proc. civ. non costituisce un nuovo giudizio rispetto a quello in cui la sentenza è stata emessa, ma un mero incidente dello stesso giudizio diretto ad identificare con la sua corretta espressione grafica, l'effettiva volontà del giudice come già risulta espressa nella sentenza.


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