Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

COMMETTE ESTORSIONE L'IMPRENDITORE CHE SI AVVALE DELLE CONDIZIONI DEL MERCATO DEL LAVORO PER IMPORRE AI DIPENDENTI INGIUSTE CONDIZIONI CONTRATTUALI - In base all'art. 629 cod. pen. (Cassazione Sezione Seconda Penale n. 36642 del 5 ottobre 2007, Pres. Rizzo, Rel. Ambrosio).

In seguito ad accertamenti dell'Ispettorato del Lavoro, tre imprenditori sono stati sottoposti a processo penale davanti al Tribunale di Nuoro con l'imputazione di estorsione (art 629 cod. pen.) aggravata e continuata per avere posto in essere una serie di comportamenti estorsivi nei confronti di alcuni dipendenti, costringendoli ad accettare trattamenti retributivi deteriori e non corrispondenti alle prestazioni effettuate e, in genere, condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi, approfittando della situazione di mercato in cui la domanda di lavoro era di gran lunga superiore all'offerta e, quindi, ponendo le lavoratrici in una situazione di condizionamento morale, in cui ribellarsi alle condizioni vessative equivaleva a perdere il posto di lavoro. Il Tribunale ha assolto gli imputati in quanto ha ritenuto che difettasse il presupposto della minaccia di licenziamento illegittimo, e che le ingiuste condizioni di lavoro avessero formato oggetto di un accordo iniziale fra gli imprenditori e le lavoratrici. In seguito ad appello proposto dal P.M., la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha ritenuto gli imputati responsabili di estorsione aggravata e continuata e, concesse le attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti contestate, li ha condannati alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e di euro 800 di multa. La Corte di Cagliari ha rilevato che l'idoneità della condotta degli imputati a integrare l'elemento strutturale della minaccia emergeva da un complesso di elementi, quali l'ingiustizia della pretesa, la personalità sopraffattrice dei soggetti agenti, le circostanze ambientali quantomai favorevoli ai datori di lavoro. In particolare la Corte territoriale - sotto il profilo dell'ingiustizia della pretesa - ha escluso la rilevanza della circostanza, evidenziata dalla difesa, secondo cui le pretese delle lavoratrici erano tutelabili innanzi al Giudice del lavoro, osservando che due di esse,  pur vincitrici nelle relative cause, non erano riuscite ad ottenere alcunché. Infine la Corte ha precisato che - quand'anche si ritenesse intervenuto tra i titolari dell'azienda e le lavoratrici un accordo contrattuale - non per questo andava esclusa la sussistenza dell'estorsione, dal momento che, al di là dell'aspetto formale dell'accordo contrattuale la condotta degli imputati risultava posta in essere nella sola prospettiva di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno, quest'ultimo inteso come contributo di energie lavorative impiegate dalle persone offese a vantaggio del titolare dell'azienda in cambio di una retribuzione inferiore a quella dovuta e dichiarata nella busta-paga. I condannati hanno proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Seconda Penale n. 36642 depositata il 5 ottobre 2007, Pres. Rizzo, Rel. Ambrosio) ha rigettato il ricorso. Anche lo strumentale uso di mezzi leciti e di azioni astrattamente consentite - ha affermato la Corte - può assumere un significato ricattatorio e genericamente estorsivo, quando lo scopo mediato sia quello di coartare l'altrui volontà; in tal caso l'ingiustizia del proposito rende necessariamente ingiusta la minaccia di danno rivolta alla vittima e il male minacciato, giusto obiettivamente, diventa ingiusto per il fine cui è diretto; si spiega così perché la "minaccia", da cui consegue la coazione della persona offesa, possa presentarsi in molteplici forme ed essere esplicita o larvata, scritta o orale, determinata o indeterminata, e finanche assumere la forma di esortazioni e di consigli. Ciò che rileva, al di là delle forme esteriori della condotta, è, infatti, il proposito perseguito dal soggetto agente, inteso a perseguire un ingiusto profitto con altrui danno, nonché l'idoneità del mezzo adoperato alla coartazione della capacità di autodeterminazione del soggetto agente.

Un accordo contrattuale tra datore di lavoro e dipendente, nel senso dell'accettazione da parte quest'ultimo di percepire una paga inferiore ai minimi retributivi o non parametrata alle effettive ore lavorative - ha osservato la Suprema Corte - non esclude, di per sé, la sussistenza dei presupposti dell'estorsione mediante minaccia, in quanto anche uno strumento teoricamente legittimo può essere usato per scopi diversi da quelli per cui è apprestato e può integrare, al di là della mera apparenza, una minaccia, ingiusta, perché è ingiusto il fine a cui tende, e idonea a condizionare la volontà del soggetto passivo, interessato ad assicurarsi comunque una possibilità di lavoro, altrimenti esclusa per le generali condizioni ambientali o per le specifiche caratteristiche di un particolare settore di impiego della manodopera. E' questione, poi, riservata al Giudice del merito - ha affermato la Corte - valutare se la condotta dell'imputato sia stata posta in essere nella sola prospettiva di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno, attraverso un comportamento che, al di là dell'aspetto formale dell'accordo contrattuale, ponga concretamente la vittima in uno stato di soggezione, ravvisabile nella alternativa di accedere all'ingiusta richiesta dell'agente o di subire un più grave pregiudizio, anche se non esplicitamente prospettato, quale l'assenza di altre possibilità occupazionali. In questa vicenda - ha osservato la Corte - i Giudici di merito hanno elencato tali e tanti comportamenti prevaricatori dei datori di lavoro in costante spregio dei diritti delle lavoratrici (si pensi non solo all'erogazione di retribuzioni inferiori ai minimi sindacali e alla correlativa pretesa di far firmare prospetti-paga per importi superiori a quelli corrisposti, ma anche all'assenza di copertura assicurativa, alla mancata concessione delle ferie, alla prestazione di lavoro straordinario non retribuito ecc.) da rendere evidente, con la stessa eloquenza dei fatti, da un lato, che gli imputati, al di là del ricorso ad esplicite minacce, si sono costantemente avvalsi della situazione del mercato del lavoro ad essi particolarmente favorevole e, dall'altro che il potere di autodeterminazione delle lavoratrici è stato compromesso dalla minaccia larvata, ma non per questo meno grave e immanente, di avvalersi di siffatta situazione. In tale contesto - ha concluso la Corte -  si rivelano infondate le deduzioni dei ricorrenti in ordine all'esistenza di un accordo contrattuale: invero ciò che rileva agli effetti dell'art. 629 c.p. è che l'"accordo"non fu raggiunto liberamente, ma (nella descritta situazione) estorto.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it