Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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LA DECISIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI SUL CASO D'EUSANIO - Annullata la sanzione disciplinare della censura inflitta alla giornalista dal Consiglio di Roma per avere invitato i cittadini a sottoscrivere le proposte referendarie avanzate dal Club Pannella.

Pubblichiamo il testo integrale della delibera, depositata il 28 gennaio 1998, con la quale il Consiglio Nazionale ha escluso la configurabilità di un illecito disciplinare nel comportamento tenuto dalla giornalista Alda D'Eusanio, in quanto ha ritenuto che ella abbia esercitato, correttamente e in buona fede, il diritto di manifestare il suo pensiero:

Il Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise, nella seduta del 22.2.1996, deliberava di infliggere alla giornalista professionista Alda D'Eusanio la sanzione disciplinare della censura, per aver invitato i telespettatori - nel corso della trasmissione tv "Italia in diretta - a sottoscrivere le 20 proposte referendarie avanzate dai Riformatori e dal Club Pannella configurando con ciò una "palese violazione al dovere alla informazione imparziale e obiettiva cui debbono rigorosamente uniformarsi i giornalisti della concessionaria del servizio pubblico".
Rilevava il Consiglio che il rispetto dei doveri professionali imponeva alla D'Eusanio di fornire solo l'informazione circa l'esistenza, l'oggetto dei 20 referendum proposti, inibendole di sollecitare un sostegno alla corrente di pensiero che aveva dato impulso alle iniziative referendarie.
Avverso tale delibera la giornalista D'Eusanio, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico d'Amati, ha presentato ricorso al Consiglio Nazionale dell'Ordine sostenendo tra l'altro che, invitando i cittadini a sottoscrivere le richieste di consultazione referendaria (ruolo garantito dall'ordinamento della Repubblica), ha manifestato un'opinione e quindi ha esercitato il diritto sancito dall'art.21 della Costituzione.
La ricorrente fa presente, infatti, di non essersi schierata a favore di una parte ma di aver semplicemente sostenuto la necessità che i cittadini facciano funzionare l'istituto referendario quale strumento di partecipazione del popolo alla definizione dell'ordinamento italiano. Che si sia trattato di semplice manifestazione di opinione sarebbe dimostrato, secondo la ricorrente, dal fatto che durante la trasmissione ha preso una posizione nettamente polemica nei confronti del tema più noto dei referendum proposti ossia quello della liberalizzazione del commercio delle droghe leggere.
La D'Eusanio sostiene inoltre che, in ogni caso, la presunta infrazione non presenterebbe le caratteristiche della "mancanza di grave entità" che secondo l'art.53 è punibile con la censura.
Chiede pertanto la ricorrente che nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità la sanzione inflittale venga almeno limitata all'avvertimento.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, chiamato da questo Consiglio Nazionale a presentare le proprie conclusioni ai sensi dell'art.61 della legge n.69/63, esaminati gli atti, ha condiviso pienamente la decisione adottata dal Consiglio interregionale.
Le conclusioni del P.G. sono state notificate alla ricorrente la quale ha presentato apposita memoria difensiva nella quale sostiene che le conclusioni del P.G. non possono essere prese in considerazione in quanto prive di motivazione. Il P.G. si limita, infatti, semplicemente a dichiarare di condividere la decisione dell'Ordine interregionale ma non indica i motivi, contrariamente (osserva la ricorrente) a quanto disposto dall'art.379 c.p.c..
Ribadisce inoltre la ricorrente, nella memoria difensiva, di non aver ceduto ad impropri condizionamenti (la presenza dell'on. Pannella è stata decisa dalla Commissione di Vigilanza e la giornalista ha chiaramente preso le distanze da alcuni comportamenti censurabili dell'ospite), di non aver recato offese all'altrui personalità, né aver diffuso informazioni false. Ha solo manifestato con chiarezza e lealtà il suo pensiero invitando i cittadini ad esercitare un diritto garantito dalla Costituzione.

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Il Consiglio Nazionale, dopo ampio dibattito, ha ritenuto il ricorso fondato e, pertanto, da accogliere.
Il Consiglio Nazionale ha ritenuto rilevante, ai fini della decisione del caso, la buona fede della ricorrente che, nell'invitare i cittadini ad esercitare un diritto costituzionalmente garantito, non ha inteso violare i propri doveri di professionalità imparzialità e obiettività, ma ha inteso esprimere semplicemente il proprio pensiero; in secondo luogo che la D'Eusanio si è venuta a trovare in una circostanza particolare in quanto, come ha lei stessa affermato innanzi al Consiglio, si è trovata di fronte ad un Pannella che le ha fatto un pacco dono di droga in diretta.
"L'unica reazione che potessi avere - ha dichiarato la ricorrente - è stata quella di dire che la droga fa male ... e per sdrammatizzare ho detto che domani scadeva il termine per firmare i referendum, il che è un diritto costituzionalmente garantito."
La ricorrente, dunque, non ha voluto dare una indicazione di voto o sostenere la corrente di pensiero politica e sociale di Pannella ma ha cercato di "tirarsi fuori" in quel momento da una situazione particolare, nel modo più dignitoso possibile. Ha osservato, infatti, il Consiglio che la D'Eusanio un minuto prima ha dimostrato tutta la sua avversità alla tesi della liberalizzazione della droga manifestando, perciò, di non avere alcun simpatia per Pannella. Poi, quasi per tentare di equilibrare il suo intervento, per essere obiettiva e non parziale, ha pronunciato quelle frasi che sono state alla base dell'apertura del procedimento disciplinare.
Per tutto quanto sopra detto e per le circostanze in cui la ricorrente si è venuta a trovare, il Consiglio Nazionale ha ritenuto che l'invito alla sottoscrizione delle proposte referendarie può essere interpretato solamente come manifestazione di opinione (a favore, al massimo, dell'istituto referendario, certamente non alla corrente di pensiero di Pannella) e che la ricorrente non ha mai inteso favorire alcuno.
Tutto ciò può ragionevolmente ritenersi prevalente sul dato oggettivo costituito dal fatto che sottoscrivere un'iniziativa referendaria significa contribuire acché l'iniziativa stessa possa raggiungere il numero minimo di firme occorrenti ai fini dell'ammissibilità da parte della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentita l'interessata assieme all'avv. d'Amati, a scrutinio segreto decide di accogliere il ricorso presentata dalla sig.ra Alda D'Eusanio.

IL PRESIDENTE
(Mario Petrina)
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Stefano Gigotti)

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