Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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PRIMA DECISIONE DELLA CASSAZIONE SULLE TRASMISSIONI TELEVISIVE DI PROPAGANDA ELETTORALE - Accolto un ricorso del Garante contro la RTI per una trasmissione di "Italia 1" (Cassazione Sezione Prima Civile n. 478 del 20 gennaio 1998, Pres. Sensale, Rel. Catalano).

La Corte Suprema si è pronunciata per la prima volta sull'applicazione della legge 10 dicembre 1993 n. 515 in materia di propaganda elettorale, accogliendo il ricorso del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria nei confronti della Società RTI Reti Televisive Italiane, titolare delle emittenti Italia 1, Canale 5 e Rete 4.
L'episodio che ha dato luogo alla decisione si è verificato durante la campagna per le elezioni del 1994. Il giorno 20 marzo 1994 l'emittente televisiva nazionale "Italia 1" mandò in onda un programma denominato " LUOGO COMUNE ", nel corso del quale vennero trasmesse le considerazioni e le dichiarazioni di voto raccolte dal conduttore tra i passanti.
L'ufficio del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria, rilevò che le interviste, in quanto prevalentemente orientate in senso favorevole al movimento "FORZA ITALIA", connotavano obiettivamente il programma come trasmissione di propaganda elettorale in favore di questo, effettuata in violazione degli artt. 1, comma terzo, e 2 delle legge 10 dicembre 1993, e contestò queste infrazioni alla società RTI, titolare dell'emittente Italia 1, con provvedimento in data 24 marzo 1994.
La società venne anche diffidata a cessare ed astenersi per tutto il periodo della campagna elettorale dal mandare in onda messaggi di propaganda elettorale in violazione delle norme citate.
Completata l'istruttoria, il Garante ingiunse alla RTI il pagamento della somma di L. 200 milioni a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
Contro questo provvedimento la RTI ha proposto opposizione davanti al Pretore di Milano. Il magistrato ha accolto il ricorso rilevando che "stante l'ampia gamma di risposte offerte dagli intervistati, deve escludersi che il programma de quo possa identificarsi come trasmissione di propaganda elettorale a favore del movimento politico Forza Italia". Secondo il Pretore solo due su quindici intervistati potevano considerarsi favorevoli al movimento Forza Italia.
Accogliendo il ricorso del Garante contro questa decisione, la Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 478 del 20 gennaio 1998, Pres. Sensale, Rel. Catalano) ha osservato che la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante la disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, stabilisce che a partire da trenta giomi precedenti alla data delle votazioni, è vietata la propaganda elettorale e mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva; dal divieto sono eccettuati gli annunci di dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze, i discorsi, le pubblicazioni o le trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati o dei candidati, le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra più candidati.
La pubblicità elettorale o politica - ha rilevato la Corte - pur costituendo una manifestazione del pensiero in forma di propaganda, è fondata sull'impiego di tecniche usate dal mercato commerciale, e si sostanzia, come si è potuto rilevare in occasione di recenti elezioni, in un'attività promozionale che finisce con il trattare i soggetti politici ed i loro programmi alla stregua di un prodotto commerciale; il messaggio, infatti, è enunciato privilegiando l'immagine e la tecnica di rappresentazione rispetto al contenuto, con la scoperta finalità di "catturare" il consenso del destinatario.
La propaganda - ha affermato la Corte - in quanto caratterizzata da una valenza manipolativa e persuasiva, poiché il messaggio che a suo mezzo viene trasmesso ha la finalità di provocare l'adesione dei destinatari verso l'opzione enunciata dall'autore della comunicazione, si distingue concettualmente dall' informazione, ma, come avvertono gli studiosi della comunicazione, la distinzione, agevole in astratto, può in concreto presentare difficoltà nei casi limite.
Costituisce trasmissione propagandistica vietata - ha precisato la Corte - ai sensi della legge 515/1993, non soltanto quella in cui sia nominativamente indicato il candidato o il gruppo politico a cui vantaggio venga apertamente fatta ma anche quella che, pur non riferendosi specificamente all'uno o all'altro, sia idonea, attraverso l'intervista casuale, ad esercitare sullo spettatore una tale capacità suggestiva da orientarne le libere scelte senza che rilevi la individuazione della parte politica a favore della quale operi siffatta incidenza.
Il Pretore - ha concluso la Corte - avendo posto a base delle decisione di accoglimento dell'opposizione il dato per il quale soltanto un numero esiguo di intervistatori si era espresso in senso favorevole al movimento politico di "FORZA ITALIA", ha, per ciò stesso assunto una non corretta premessa circa i connotati dell'illecito, la cui materialità consiste nell'attuazione di una propaganda elettorale a mezzo di trasmissione pubblicitaria a favore di uno qualunque dei competitori. Inoltre, secondo la Corte, il Pretore avrebbe dovuto procedere ad una valutazione contestuale delle domande e delle risposte perchè soltanto la disamina globale delle une e delle altre avrebbe consentito di accertare la sussistenza o meno dell'infrazione nella varie interviste.
La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa per un nuovo esame alla Pretura di Milano.


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