Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL PATTO DI PROVA È NULLO SE L'AZIENDA HA GIÀ AVUTO MODO DI SPERIMENTARE IN PRECEDENZA L'IDONEITÀ DEL LAVORATORE - Per mancanza di causa (Cassazione Sezione Lavoro n. 22637 del 2 dicembre 2004, Pres. Ciciretti, Rel. Vigolo).

La clinica Villa Sandra S.p.A. ha assunto con patto di prova Emanuela V. come infermiera addetta al servizio di dialisi. In precedenza costei aveva lavorato presso la stessa clinica per dieci mesi, con le stesse mansioni, come socia di una cooperativa cui era stato appaltato il servizio di dialisi. Poco dopo l'assunzione, l'azienda ha posto termine al rapporto per mancato superamento della prova. La lavoratrice ha chiesto al Tribunale di Roma di dichiarare nullo il patto di prova e di annullare il licenziamento, ordinando la sua reintegrazione nel posto di lavoro e condannando l'azienda al risarcimento del danno. Il Tribunale ha rigettato la domanda. Questa decisione è stata integralmente riformata dalla Corte di Appello di Roma che ha ritenuto illegittimo il patto di prova, osservando che l'azienda aveva avuto modo di sperimentare l'opera dell'infermiera nel periodo di dieci mesi, precedenti l'assunzione, in cui ella aveva prestato la sua opera come socia della cooperativa appaltatrice del servizio di dialisi. La Corte ha rilevato in particolare che anche prima dell'assunzione l'infermiera era inserita, con precisi turni orari, nell'organizzazione della clinica, di modo che i dirigenti di questa erano stati in grado di verificare non solo la sua idoneità professionale, ma anche il suo grado di diligenza e di disciplina; conseguentemente ha dichiarato nullo, per mancanza di causa, il patto di prova, ha annullato il licenziamento e ha ordinato la reintegrazione dell'infermiera nel posto di lavoro, condannando l'azienda al risarcimento del danno. La clinica ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che, nel periodo in cui l'infermiera aveva lavorato come socia della cooperativa appaltatrice del servizio di dialisi, non era stato possibile valutarne il comportamento complessivo.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 22637 del 2 dicembre 2004, Pres. Ciciretti, Rel. Vigolo) ha rigettato il ricorso, in quanto ha ritenuto che la Corte di Appello abbia adeguatamente motivato l'accertamento delle modalità di lavoro dell'infermiera nel periodo precedente l'assunzione, rilevandone l'idoneità a consentire all'azienda una completa sperimentazione. La Corte ha affermato l'applicabilità nel caso in esame del principio affermato nella sua precedente sentenza n. 12379 del 7 dicembre 1998 secondo cui "il patto di prova apposto al contratto di lavoro mira a tutelare l'interesse di entrambe le parti contrattuali di sperimentare la reciproca convenienza al contratto, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimamente apposto un patto in tal senso che non sia funzionale alla suddetta sperimentazione per essere questa già intervenuta con esito positivo, fatto che può essere provato anche per presunzioni, essendo desumibile dalla sussistenza di un precedente rapporto di lavoro tra le parti o dall'avere in precedenza il lavoratore prestato per un congruo lasso di tempo la propria opera per il datore di lavoro, sia pure in seguito a comando disposto dal precedente datore di lavoro, società controllata dalla società instaurante il nuovo rapporto e già beneficiaria del distacco".


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