Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA RICHIESTA IN ALTO ADIGE DELL'ATTESTATO DI BILINGUISMO PER LA PARTECIPAZIONE A UN CONCORSO BANDITO DA UNA BANCA CONTRASTA CON IL PRINCIPIO DI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELL'UNIONE EUROPEA SE COMPORTA L'ESCLUSIONE DI UN CITTADINO ITALIANO RESIDENTE IN ALTRO STATO MEMBRO - In base alla normativa comunitaria (Cassazione Sezione Lavoro n. 20116 dell'11 ottobre 2004, Pres. Mattone, Rel. D'Agostino).

Nel 1997 la Cassa di Risparmio di Bolzano ha indetto un concorso per l'assunzione di personale, precisando nel bando che requisito per l'ammissione era il possesso dell'attestato di bilinguismo (italiano-tedesco), detto "patentino", rilasciato dall'amministrazione provinciale di Bolzano previa partecipazione a un corso della durata di trenta giorni, tenuto a Bolzano, e superamento del relativo esame conclusivo. Roman A. cittadino italiano, con diploma di geometra, temporaneamente residente in Austria, a Vienna, ove era iscritto alla locale facoltà di filosofia ha presentato la domanda di ammissione al concorso. La Banca l'ha respinta perché non era accompagnata dal prescritto "patentino" rilasciato dall'amministrazione provinciale di Bolzano.

Roman A. ha chiesto al Pretore di Bolzano la condanna della Cassa di Risparmio al risarcimento del danno per perdita di una "chance" di occupazione, sostenendo che la clausola del bando di concorso richiedente il requisito del "patentino" di bilinguismo doveva ritenersi illegittima perché in contrasto con il principio di libera circolazione dei lavoratori stabilito dall'art. 48 del Trattato della Comunità Europea, con l'articolo 3 del d.p.r. n. 752 del 1976, che prevedeva tale requisito unicamente per gli aspiranti ad un pubblico impiego e con i principi di correttezza e buona fede che devono essere applicati in ogni procedura concorsuale. Il Pretore ha deferito alla Corte  di Giustizia della Comunità Europea la questione pregiudiziale se possa ritenersi compatibile con gli articoli 48 del Trattato comunitario e 3, 7 del regolamento europeo 1612/68 la subordinazione della partecipazione a un concorso al possesso di certificato ufficiale di conoscenza di lingue locali rilasciato dalla pubblica amministrazione di uno Stato membro presso un'unica sede d'esame (Bolzano). La Corte Europea si è pronunciata con sentenza del 6 giugno 2000 affermando:

a) che il principio di libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità e di non discriminazione degli stessi, enunciato dall'art. 48 del Trattato CE (ora art. 39), essendo formulato in termini generali, non è rivolto in modo particolare agli Stati membri, ma si applica direttamente anche ai privati (punti 30 e 36 della sentenza);

b) che l'art. 48 cit. enuncia una libertà fondamentale e costituisce una specifica applicazione del divieto generale di discriminazione enunciato dall'art. 6 del Trattato CE (ora art. 12) e mira a garantire un trattamento non discriminatorio nel mercato del lavoro (punto 35);

c) che, perché una misura possa essere qualificata discriminatoria in base alla cittadinanza, ai sensi delle norme relative alla libera circolazione dei lavoratori, non è necessario che abbia l'effetto di favorire tutti i lavoratori nazionali o di svantaggiare soltanto i lavoratori cittadini di altri Stati membri esclusi i lavoratori nazionali (punto 41), occorrendo piuttosto valutare se la misura in questione renda difficile, o perfino impossibile, l'accesso al lavoro degli aspiranti non residenti (punto 39);

d) che, se può essere legittimo esigere dai candidati ad un posto di lavoro il possesso di un diploma che attesti un certo livello di cognizioni linguistiche, deve ritenersi comunque sproporzionata rispetto a tale obbiettivo l'impossibilità di fornire la prova di tale conoscenza con diplomi equivalenti ottenuti in altri Stati membri;

e) che, in definitiva, l'art. 48 cit. osta a che un datore di lavoro obblighi i candidati ad un concorso ai fini di assunzione a comprovare le loro cognizioni linguistiche esclusivamente mediante un unico diploma, rilasciato in una sola provincia di uno Stato membro.

In applicazione dei principi vincolanti statuibili dalla Corte Europea il Pretore di Bolzano, con sentenza del 23 maggio 2001 ha dichiarato la nullità della clausola richiedente il "patentino" ed ha condannato la Cassa al risarcimento dei danni in favore di Roman A. liquidandoli in 84 milioni di lire. In seguito ad impugnazione proposta dalla Cassa, la Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha confermato la dichiarazione di nullità della clausola, riducendo peraltro l'importo del risarcimento a 38 milioni di lire. La Corte ha rilevato che Roman A. era venuto a trovarsi in condizione di patire la discriminazione rappresentata dalla necessità del "patentino" proprio per il fatto di aver esercitato uno dei diritti che gli competono come cittadino di uno Stato membro e cioè il diritto di conseguire all'estero, ivi soggiornando stabilmente, una formazione professionale spendibile anche nello Stato di appartenenza, restando così di fatto impossibilitato ad ottenere il titolo di bilinguismo dalla Provincia di Bolzano. Irrilevante, secondo il giudice di appello, era la circostanza che il candidato non fosse in possesso di alcun attestato equivalente di bilinguismo, poiché la clausola del bando non ammetteva titoli equivalenti; a fronte di una diversa richiesta di dimostrazione della padronanza delle due lingue, infatti, non si può escludere che Roman A. avrebbe avuto tempo e modo per provare la conoscenza della lingua tedesca. La Cassa di Risparmio ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte di Appello per violazione della normativa comunitaria e per difetto di motivazione.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 20116 dell'11 ottobre 2004, Pres. Mattone, Rel. D'Agostino) ha rigettato il ricorso. Secondo il giudizio della Corte europea - ha osservato la Cassazione - al fine di valutare la contrarietà al principio di non discriminazione posto dall'art. 48 (ora art. 39) del Trattato CE della clausola del bando di concorso sull'attestato di bilinguismo, è necessario accertare se la clausola possa pregiudicare l'aspirante che non risieda stabilmente in provincia di Bolzano, il quale venga a trovarsi per tal modo nella grave difficoltà, se non nella impossibilità di fatto, di conseguire il c.d. patentino nel breve tempo intercorrente tra la pubblicazione del bando e la data di scadenza della domanda, visto che le sessioni di esame per conseguire l'attestato di bilinguismo si tengono in numero limitato nell'anno e si protraggono per almeno 30 giorni. La Corte di Appello ha interpretato la sentenza della Corte di Giustizia nel senso che in tale situazione di grave difficoltà vengono a trovarsi, oltre che i lavoratori non cittadini, anche i cittadini che, come Roman A., iscrivendosi come studenti presso una Università straniera, hanno esercitato il diritto alla libera circolazione garantito dalla Direttiva n. 93/96 relativa al diritto di soggiorno degli studenti. Tale interpretazione - ha affermato la Corte - non costituisce affatto una indebita forzatura dei principi affermati dalla Corte di Giustizia ed è pienamente condivisibile; anche se all'epoca dei fatti l'appellato non aveva ancora conseguito un titolo di studio, tuttavia il fatto di beneficiare delle disposizioni della Direttiva 93/96 può considerarsi un elemento di collegamento sufficiente a consentirgli di utilizzare i vantaggi offerti dalle disposizioni in materia di libera circolazione dei lavoratori, in quanto egli era impegnato nel conseguimento di una formazione professionale che avrebbe potuto far valere anche in Italia. Il margine di applicazione dell'art. 48 del Trattato, dunque - ha concluso la Corte - può essere legittimamente riferito a situazioni di studenti che, soggiornando al di fuori dello Stato membro di cui sono cittadini, cercano un impiego in quello stesso Stato nell'imminenza della fine degli studi all'estero.


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