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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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IL CONFERIMENTO, A UN GIORNALISTA, DELL'INCARICO DI "SEGUIRE LO SVILUPPO DI TUTTE LE INIZIATIVE EDITORIALI LEGATE ALLE NUOVE TECNOLOGIE", NON È IDONEO A SODDISFARE L'OBBLIGO DI FARLO LAVORARE - In mancanza di qualsiasi specificazione (Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Tiziana Orrù, Oliviero B. c. RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. ordinanza del 5 ottobre 2004).
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Il giornalista Oliviero B., assunto dalla RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. nell'agosto del 2002 con la qualifica di caporedattore e le funzioni di vice direttore della testata RAI Sport è stato collocato, nell'aprile del 2004, a disposizione del direttore con la qualifica, ad personam, di redattore capo e senza alcun incarico. Egli ha chiesto al Tribunale di Roma di ordinare alla RAI, in via d'urgenza, di farlo lavorare con le mansioni in precedenza svolte o con altre equivalenti. La RAI si è difesa facendo presente di aver attribuito al giornalista, con ordine di servizio emesso successivamente all'inizio del procedimento, l'incarico di "seguire lo sviluppo di tutte le iniziative editoriali legate alle nuove tecnologie". Il giornalista ha fatto presente che l'emissione dell'ordine di servizio non era stata accompagnata da una specificazione, in concreto, delle attività previste per il nuovo incarico, che peraltro non appariva di natura giornalistica.
Il Tribunale di Roma, Giudice dott.ssa Tiziana Orrù, con provvedimento del 5 ottobre 2004, ha ordinato alla RAI di assegnare il ricorrente a compiti e mansioni di natura giornalistica corrispondenti alla qualifica professionale di assunzione. Nella motivazione dell'ordinanza il Giudice ha rilevato che l'estrema genericità con la quale era stata formulata l'attribuzione al ricorrente di un nuovo incarico professionale senza indicazione precisa delle modalità di svolgimento della prestazione, non consentiva di escludere l'attualità e la concretezza di un danno alla professionalità. La privazione delle mansioni per un lungo lasso di tempo - ha osservato il Giudice - comporta necessariamente una diminuzione del patrimonio professionale e configura una lesione della dignità e dell'identità personale del lavoratore, in quanto vanifica il diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, costituzionalmente protetto.
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