Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LE ARTICOLAZIONI AZIENDALI CHE SIANO DESTINATE A SCOPI INTERAMENTE STRUMENTALI O A FUNZIONI AUSILIARIE NON COSTITUISCONO UNITÀ PRODUTTIVE - Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 St. Lav. in base al numero dei dipendenti (Cassazione Sezione Lavoro n. 19837 del 4 ottobre 2004, Pres. Ciciretti, Rel. Stile).

 Angela A. ha lavorato alle dipendenze della S.p.A. Edipass come unica addetta all'amministrazione della sede legale, situata a Matera, con il compito di provvedere anche alla gestione dei rapporti con le istituzioni locali, ai servizi di collegamento per l'assistenza tecnica, ad attività di marketing e alla raccolta di notizie ai fini della partecipazione a gare di appalto per l'informatizzazione dei Comuni del Materano e della vicina Puglia. Ella è stata licenziata con motivazione riferita alla "chiusura della sede legale della società" ed ha impugnato il licenziamento, davanti al Tribunale di Matera, sostenendo che la società non aveva affermato né provato di non poterla impiegare negli uffici di Potenza (muniti di oltre 15 dipendenti) ove veniva svolta l'attività operativa dell'azienda. La lavoratrice ha chiesto la condanna dell'azienda a reintegrarla nel posto di lavoro e a risarcirle il danno in base all'art. 18 St. Lav.

La società si è difesa sostenendo di avere operato una scelta discrezionale, consentitale dall'art. 41 Cost. - che tutela l'iniziativa privata - e negando l'applicabilità dell'art. 18 St. Lav. in quanto la lavoratrice era addetta alla unità di Matera, avente meno di 16 dipendenti. Il Tribunale di Matera ha accolto la domanda, ordinando la reintegrazione dell'impiegata nel posto di lavoro e condannando l'azienda al risarcimento del danno. La Corte di Appello di Potenza ha confermato la decisione di primo grado. La Corte ha osservato, tra l'altro, che nella specie, non vi era stata soppressione del posto di lavoro di Angela A., ma lo spostamento della sede legale, alla quale era addetta la lavoratrice, da Matera a Potenza e che, in ogni caso, risultava incomprensibile la ragione della sua inutilizzabilità in tutta l'organizzazione aziendale, sebbene avesse ricoperto un ruolo di "segreteria", quale "addetta alla sede legale", ossia attività generica, che bene poteva essere svolto nella nuova sede. Ai fini della tutela reintegratoria, La Corte ha ritenuto che gli scopi strumentali e le funzioni ausiliarie proprie della sede soppressa escludevano che questa potesse configurarsi come una unità produttiva autonoma, sicché, sotto il profilo numerico, Angela A. doveva aggregarsi ai dipendenti della più vasta entità aziendale, complessivamente più di quindici.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 19837 del 4 ottobre 2004, Pres. Ciciretti, Rel Stile) ha rigettato il ricorso dell'azienda, in quanto ha ritenuto che la Corte di Appello abbia correttamente motivato la sua decisione in ordine alla possibilità di impiego della lavoratrice. Per quanto concerne l'applicabilità dell'art. 18 St. Lav., la Cassazione ha confermato il suo orientamento, espresso nella sentenza n. 5892 del 14 giugno 1999, secondo cui agli effetti della tutela reintegratoria del lavoratore ingiustamente licenziato, per "unità produttiva" deve intendersi non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell'impresa, ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale che, eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune, si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale; ne consegue - ha affermato la Corte - che deve escludersi la configurabilità di un'unità produttiva in relazione alle articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell'impresa sia rispetto ad una frazione dell'attività produttiva della stessa.


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