Legge e giustizia: martedì 23 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA SOMMA VERSATA A UN EX DIPENDENTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO ALL'IMMAGINE NON È SOGGETTA A IMPOSIZIONE FISCALE - In base al D.P.R. n. 1917 del 1986 la trattenuta per Irpef non è legittima (Cassazione Sezione Quinta Civile n. 19754 del 4 ottobre 2004, Pres. Riggio, Rel. Papa).

Marziano M., direttore centrale della società Spea, dopo essere stato licenziato ed avere impugnato il licenziamento, ha raggiunto con l'azienda, nel dicembre del 1992, in sede giudiziaria, un accordo conciliativo, in base al quale gli è stata versata un'indennità a titolo di risarcimento del danno per lesione dell'immagine. Al momento del pagamento della somma convenuta, l'azienda ha operato la ritenuta fiscale per Irpef. Il dirigente ha chiesto all'Amministrazione finanziaria il rimborso della somma sostenendo che essa non andava assoggettata ad imposizione, in quanto erogata a titolo di risarcimento del danno all'immagine. Poiché l'Amministrazione non ha accolto la domanda, egli ha proposto ricorso davanti alla Commissione Tributaria. Il ricorso è stato rigettato sia in primo che in secondo grado. In particolare la Commissione Regionale per la Lombardia ha ritenuto che, in base agli articoli 6 e 48 del D.P.R. n. 1917 del 1986 la natura risarcitoria dell'indennizzo - in quanto diretto a reintegrare la mancata percezione di reddito - non era sufficiente ad escludere l'imponibilità, potendo ciò verificarsi solo nel caso di morte o d'invalidità permanente. Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Commissione Regionale per avere affermato, senza adeguata motivazione, la natura reddituale delle erogazioni a titolo risarcitorio, non tenendo conto che - come era stato espressamente convenuto in sede conciliativa - il risarcimento era stato accordato per il danno da lesione dell'immagine.

La Suprema Corte (Sezione Quinta Civile n. 19754 del 4 ottobre 2004 Pres. Raggio, Rel. Papa) ha accolto il ricorso. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi - ha affermato la Corte - sono imponibili quali redditi di lavoro soltanto se appartenenti alla stessa categoria di quelli perduti, e sono pertanto soggetti ad imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, sono destinati a reintegrare la mancata percezione di redditi; in presenza di erogazioni a titolo risarcitorio occorrerà, quindi, accertare quale specie di danno l'erogazione miri a riparare e determinare in quale misura i proventi erogati non siano destinati a riparare il danno derivante da mancata percezione del reddito di lavoro; la limitazione al danno da morte o da invalidità permanente riguarda soltanto il lucro cessante, e non comporta, quindi l'assoggettabilità a tassazione dei pregiudizi da danno emergente. Pertanto - ha concluso la Cassazione - l'affermazione della sentenza impugnata, che ha totalmente omesso tale esame sulla base di un'errata enunciazione della regola di diritto, è censurabile sotto entrambi i profili denunciati.

La Corte ha cassato la decisione impugnata ed ha rinviato la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia; i giudici di rinvio - ha precisato la Cassazione - dovranno interpretare l'accordo sulla base del quale l'erogazione è stata effettuata, al fine di stabilire se e in quale misura la somma fosse destinata alla riparazione del danno all'immagine conseguente al licenziamento e perciò, in tale misura, non soggetta ad Irpef.


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