Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE NON PUÒ ESSERE APPLICATA PER UN'INFRAZIONE CHE NON SIA STATA PREVENTIVAMENTE PUBBLICIZZATA MEDIANTE AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE - Anche se si tratta di inadempienza a un obbligo espressamente previsto dalla lettera di assunzione (Cassazione Sezione Lavoro n. 19306 del 24 settembre 2004, Pres. Sciarelli, Rel. De Luca).

Luigi C., dipendente della S.p.A. Farmaceutici Damor, ha subito tre procedimenti disciplinari per non avere inviato con tempestività le relazioni informative sul lavoro svolto e sulle visite effettuate. Le prime due volte gli è stata applicata la sospensione, la terza il licenziamento, motivato con riferimento ai precedenti disciplinari e alla reiterazione dell'infrazione. Egli ha impugnato i due provvedimenti di sospensione e il licenziamento davanti al Tribunale di Napoli chiedendo, tra l'altro, che fossero dichiarati nulli perché l'azienda non aveva proceduto, prima che si fossero verificate le infrazioni, all'affissione nel luogo di lavoro del "codice disciplinare" ed aveva così violato l'art. 7 St. Lav. secondo cui "le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata e alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti". L'azienda si è difesa sostenendo che in questo caso l'affissione del codice doveva ritenersi superflua, in quanto l'obbligo di trasmettere tempestivamente le relazioni sulle visite ai medici era espressamente previsto nella lettera di assunzione e qualificato "condizione indispensabile per lo svolgimento del presente rapporto"; la società ha anche sostenuto che costituiva comune nozione etica la punibilità con il licenziamento del reiterato inadempimento a disposizioni del datore di lavoro. Il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda e la sua decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli che ha ritenuto irrilevante, stante la mancata preventiva affissione del codice disciplinare, il fatto che l'obbligo di trasmettere tempestivamente le relazioni fosse previsto dalla lettera di assunzione. La Corte ha ritenuto eccessiva la sanzione del licenziamento in quanto motivato con riferimento alla reiterazione e progressività dei precedenti disciplinari. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Appello per difetto di motivazione e disapplicazione dell'art. 7 St. Lav.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 19306 del 25 settembre 2004, Pres. Sciarelli, Rel. De Luca) ha rigettato il ricorso, richiamando il suo costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la preventiva affissione del codice disciplinare è condizione indispensabile ai fini dell'applicazione delle cosiddette sanzioni conservative, come la multa e il licenziamento; nel caso di licenziamento - ha aggiunto la Corte - l'affissione non è necessaria se i comportamenti attribuiti al lavoratore sono riconducibili alla nozione legale di giusta causa o di giustificato motivo, mentre lo è se si tratti di specifiche ipotesi di infrazioni previste dal contratto collettivo e della normativa interna. L'affissione del codice - ha precisato la Cassazione - non può essere sostituita da altri mezzi di informazione e pertanto, nel caso in esame, la Corte di Appello di Napoli ha correttamente ritenuto irrilevante la clausola contenuta nella lettera di assunzione. La Suprema Corte ha inoltre ritenuto validamente motivato l'accoglimento della domanda di annullamento del licenziamento, per l'accertata eccessività della sanzione.


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