Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA RETRIBUZIONE DEL MARITTIMO DIPENDENTE DI UNA SOCIETÀ ITALIANA CONTINUATIVAMENTE IMPIEGATO SU NAVE BATTENTE BANDIERA ESTERA NON È SOGGETTA A RITENUTA IRPEF - In base al D.P.R. n. 917 del 1986 (Cassazione Sezione Tributaria n. 19154 del 23 settembre 2004, Pres. Saccucci, Rel. Cicala).

Nicodemo A., marittimo dipendente di una società armatrice italiana, è stato da questa impiegato continuativamente per due mesi su una nave battente bandiera estera. La datrice di lavoro ha operato la ritenuta Irpef sulla retribuzione corrispostagli. Il lavoratore ha chiesto al Ministero delle Finanze il rimborso dell'imposta applicatagli, in base all'art. 3 D.P.R. n. 917 del 1986 secondo cui sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile, ai fini dell'Irpef "i redditi derivanti da lavoro dipendente prodotto all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto". Poiché la domanda non è stata accolta, egli ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria  che, in secondo grado, gli ha dato ragione. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il rimborso non era dovuto perché il marittimo era dipendente di una società italiana ed era stato impiegato solo per due mesi a bordo di una nave battente bandiera estera.

La Suprema Corte (Sezione Tributaria n. 19154 del 23 settembre 2004, Pres. Saccucci, Rel. Cicala) ha rigettato il ricorso. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 D.P.R. n. 917 del 1986 - ha affermato la Corte - non rileva la sussistenza o meno della possibilità di una doppia imposizione da parte di Stato estero (cioè l'esenzione non è collegata alla sottoposizione a imposta sui redditi da parte dello Stato estero); così come non rileva la dipendenza del lavoratore da un datore di lavoro italiano (Cass. 1540/2003) richiedendo la disposizione soltanto la prestazione di lavoro all'estero, situazione ricorrente appunto nella fattispecie, relativa a personale imbarcato su nave battente bandiera estera, la cui prestazione non era quindi avvenuta in Italia, ancorché l'armatore della nave fosse italiano (Cass. 251/2004).

La Cassazione ha ritenuto infondata la tesi dell'Amministrazione finanziaria secondo cui non potrebbe parlarsi di "lavoro prestato in via continuativa" di fronte ad un rapporto protrattosi per meno di due mesi. A questo proposito - ha rilevato la Corte - si deve in primo luogo sottolineare la scomparsa, rispetto alle disposizioni previgenti, di qualsiasi riferimento alla qualità di "emigrante" (che sembrava presupporre una stabile sistemazione all'estero); si deve quindi intendere per continuativo lavoro all'estero, il lavoro non inquadrabile né nel "comando", né nella "missione" e dunque strutturalmente collegato ad un luogo di lavoro posto all'estero (nel caso di specie su una nave battente bandiera estera) e che non costituisce la occasionale estrinsecazione in luogo estero di un rapporto di lavoro costituito e destinato a svolgersi prevalentemente in Italia. D'altronde - ha osservato la Corte - il legislatore richiede la continuità e non un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dunque richiede soltanto che il lavoro all'estero non sia intervallato con attività svolte in Italia; nel caso di specie è pacifico che il lavoro è stato esclusivo (cioè non "part time") così come è logico per il lavoro che si svolge a bordo di una nave che non faccia servizio di breve traghetto fra località molto vicine, e continuativo per il periodo di circa due mesi.


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