Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IN CASO DI CONTROVERSIA SULLA LEGITTIMITÀ DI UN'ASSUNZIONE A TERMINE PER "SOSTITUZIONE A CATENA", L'AZIENDA DEVE SPECIFICARE E PROVARE IL MECCANISMO DI SCORRIMENTO - Non sono sufficienti generiche disposizioni organizzative (Cassazione Sezione Lavoro n. 16661 del 24 agosto 2004, Pres. Mattone, Rel. Filadoro).

Guido B., giornalista professionista, è stato assunto alle dipendenze della RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. nel marzo del 1993 con contratto a termine, per l'asserita necessità di sostituire il giornalista Giampaolo F., addetto al Giornale Radio. A questa prima assunzione ne sono seguite altre otto nell'arco di circa due anni. Alla scadenza dell'ultimo contratto Guido B. ha promosso un giudizio davanti al Pretore di Roma al fine di ottenere la dichiarazione di nullità dei termini di scadenza apposti alle singole assunzioni e l'esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato in base alla legge n. 230 del 1962. Il lavoratore ha tra l'altro sostenuto che, in occasione della prima assunzione, egli non era stato impiegato per sostituire il giornalista Giampaolo F., in quanto costui era redattore capo addetto alle "rubriche religiose", mentre egli aveva svolto mansioni di semplice redattore nel settore "interni". L'azienda si è difesa sostenendo che nell'ambito del Giornale Radio i giornalisti erano facilmente spostati da una redazione all'altra e che nel caso in esame doveva ritenersi verificato un meccanismo di sostituzione a catena o per scorrimento: Guido B. era stato cioè impiegato per sostituire altri giornalisti che a loro volta avevano sostituito Giampaolo F. Il Pretore ha rigettato la domanda, ma la sua decisione è stata integralmente riformata in grado di appello dal Tribunale di Roma che ha ritenuto non provato l'effettivo impiego di Guido B. per la sostituzione di Giampaolo F. sia pure attraverso un meccanismo di scorrimento.

I giudici di appello hanno rilevato che se, in astratto, sarebbe stato legittimo uno scorrimento di mansioni tra lavoratore sostituito e sostituto - nel senso che il B. poteva certamente essere impiegato in sostituzione di altro dipendente più esperto, a sua volta utilizzato in sostituzione del lavoratore assente, tuttavia mancava ogni indicazione in fatto circa le disposizioni di carattere organizzativo che sarebbero state impartite al riguardo, essendosi la società limitata a dedurre che i giornalisti erano facilmente spostati da una redazione all'altra, a seguito di richieste del tutto informali da parte dei direttori alle segreterie di redazione; sarebbe stata invece necessaria la puntuale allegazione delle singole disposizioni organizzative, in virtù delle quali si era fatto fronte alle esigenze venutesi a creare a seguito dell'assenza per malattia del F., indicando quali mansioni del lavoratore assente erano state affidate agli altri dipendenti e quali mansioni - in conseguenza dello scorrimento interno di mansioni - erano state in concreto affidate al B. Il Tribunale ha dichiarato la nullità anche dei termini apposti alle successive assunzioni in quanto li ha ritenuti incompatibili con la esistenza per legge del rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato con il primo contratto. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per violazione della legge n. 230/62.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 16661 del 24 agosto 2004, Pres. Mattone, Rel. Filadoro) ha rigettato il ricorso, in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente motivato la sua decisione constatando la mancanza di prova del dedotto meccanismo di scorrimento nella sostituzione prevista dal primo contratto. La Cassazione ha ricordato che la sua giurisprudenza è ferma nel ritenere pienamente ammissibile lo scorrimento a catena di mansioni nel caso di ricorso al lavoro a termine (nell'ipotesi di cui al punto b art. 1 comma 2 della legge del 1962), sul rilievo che anche nell'ambito del lavoro a tempo determinato il datore di lavoro conserva il potere di assegnare al lavoratore qualifica e mansioni in relazione alle esigenze organizzative e produttive dell'impresa; egli può pertanto adibire il sostituto alle mansioni che meglio si adattano alla sua capacità ed esperienza, ricorrendo ad altri lavoratori per lo svolgimento delle mansioni svolte dal lavoratore sostituito; occorre, tuttavia, che la mancanza di un posto all'interno dell'organizzazione aziendale funga da causa determinante dell'assunzione del sostituto, chiamato a sopperire ad effettive esigenze aziendali sorte a seguito della vacanza, e che le sostituzioni trovino causa diretta ed immediata nell'assenza dichiarata. Nel caso di specie - ha osservato la Corte - i giudici di appello hanno accertato che il B. ed il F. erano adibiti a settori diversi ed avevano qualifiche diverse.

La Cassazione ha anche confermato la sua giurisprudenza secondo cui un contratto di lavoro a tempo determinato, che sia stato stipulato fra le stesse parti successivamente ad altro contratto a tempo determinato, invalido come tale, e perciò trasformato ope legis in contratto di lavoro a tempo indeterminato, deve considerarsi, tamquam non esset, in quanto la contestuale sussistenza, fra le stesse parti, di un contratto di lavoro a termine non è configurabile, costituendo il secondo, per definizione, eccezione al primo.


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