Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

NEI RAPPORTI CON L'AGENTE L'AZIENDA DEVE AGIRE CON LEALTĄ E BUONA FEDE, RISPETTANDONE LA DIGNITĄ - In base all'art. 1749 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 16506 del 21 agosto 2004, Pres. Senese, Rel. Amoroso).

Laura P., agente della società Dival Ras è stata assegnata all'agenzia di Varese, di cui era responsabile Adelmo M., anch'egli agente, con compiti di supervisore. Questi, nel corso di un colloquio svoltosi nel gennaio 1998, le ha espressamente rimproverato di non avere ottenuto risultati soddisfacenti e durante la discussione che ne è seguita l'ha schiaffeggiata ripetutamente procurandole la frattura del setto nasale e varie ecchimosi. Laura P. ha informato la Dival Ras dell'episodio ed ha chiesto un intervento a tutela della sua immagine, professionalità e tranquillità di lavoro. La Dival ha risposto che, non essendo il supervisore suo dipendente, essa non poteva prendere provvedimenti, in quanto si riteneva estranea all'accaduto. Laura P. ha comunicato alla Dival le sue dimissioni per giusta causa, chiedendo il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità suppletiva di clientela; la richiesta è stata respinta.

Ne è seguito un giudizio davanti al Tribunale di Varese che ha escluso il diritto di Laura P. alla indennità richiesta affermando che la RAS Dival doveva ritenersi completamente estranea all'accaduto. Questa decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Milano che ha condannato la Dival a pagare a Laura P. l'indennità sostitutiva del preavviso, in quanto ha ritenuto la sussistenza di una giusta causa di dimissioni. La Corte ha accertato che Adelmo M. aveva, nei confronti di Laura P., compiti di supervisore, che esercitava nell'interesse della Dival ed erano previsti dal suo contratto con questa società e che l'episodio delle percosse si era verificato sul luogo di lavoro. Omettendo di intervenire nei confronti del supervisore - ha affermato la Corte di Milano - la Dival ha tenuto un comportamento contrastante con il disposto dell'art. 1749 c.c. secondo cui il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede.  La Dival ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza della Corte di Appello per violazione di legge e difetto di motivazione.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 16506 del 21 agosto 2004, Pres. Senese, Rel. Amoroso) ha rigettato il ricorso. L'attività del supervisore - ha osservato la Corte - in quanto svolta nell'interesse dell'azienda preponente, è riferibile a quest'ultima; il controllo e le direttive insiti nell'attività di supervisore devono pertanto ispirarsi ai canoni di lealtà e di buona fede previsti dall'art. 1749 cod. civ.; l'inerzia dell'azienda nei confronti del supervisore, dopo che essa era stata informata dell'accaduto, ha assunto il significato, se non proprio di avallo dello scorretto comportamento da lui tenuto, quanto meno di indifferenza o di tolleranza, con conseguente ingiustificata menomazione della dignità di Laura P. e della stima che essa godeva nell'ambito di lavoro. La Corte di Appello di Milano - ha aggiunto la Cassazione - ha motivatamente ritenuto che la mancanza di qualsiasi reazione da parte dell'azienda a protezione dell'agente aggredito era anch'essa contraria all'obbligo di correttezza e lealtà di cui all'art. 1749 c.c. e giustificava, in quanto grave inadempimento, il recesso per giusta causa dell'agente, con conseguente diritto di quest'ultimo all'indennità sostitutiva del preavviso.


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