Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

PER ACCERTARE UNA NOVAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO IL GIUDICE DEVE VERIFICARE L'EFFETTIVA VOLONTĄ DELLE PARTI - In base all'art. 1230 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 16038 del 17 agosto 2004, Pres. Senese, Rel. Prestipino).

Dania M., giornalista professionista, è stata assunta a termine, come redattore ordinario dalla società editrice del quotidiano Il Tempo, nel giugno 1994, per sostituzione di altro giornalista redattore capo, assente per malattia. Per circa quattro mesi ella ha lavorato all'interno della redazione, svolgendo le mansioni proprie della sua qualifica. Rientrato l'assente, l'azienda ha comunicato alla giornalista la cessazione del rapporto per scadenza del termine. Ella ha tuttavia continuato ad essere utilizzata quotidianamente come addetta all'informazione economica e sindacale, con attività prevalentemente esterna svolta in esecuzione di disposizioni impartitele dal redattore capo, con il trattamento di "collaboratrice autonoma", e con compenso commisurato agli articoli scritti. Trascorsi altri dieci mesi, l'azienda, nel luglio del 1995, ha posto termine, con comunicazione verbale, anche al rapporto di "collaborazione autonoma". La giornalista ha chiesto al Pretore di Roma di dichiarare la nullità del termine apposto all'assunzione del giugno 1994, di accertare che anche successivamente alla scadenza di tale contratto ella aveva lavorato in condizioni di subordinazione e di annullare, in quanto inefficace ed illegittimo, il licenziamento comunicatole verbalmente nel luglio del 1995.  Ella ha sostenuto di non essere stata effettivamente impiegata in sostituzione del redattore capo indicato come assente nella sua lettera di assunzione a tempo determinato e di avere continuato a lavorare in condizioni di subordinazione dopo la comunicazione di cessazione del contratto a termine.

Conseguentemente ella ha chiesto la condanna dell'azienda al pagamento di differenze di retribuzione, alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. Il Pretore ha dichiarato la nullità del termine apposto all'assunzione del giugno 1994 ma ha escluso la sussistenza, nel periodo successivo, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto ha ritenuto che, dopo la scadenza del termine, la giornalista abbia prestato la sua opera come collaboratrice autonoma. In grado di appello il Tribunale ha confermato la decisione del Pretore in quanto ha ritenuto che, alla scadenza del termine, fra la ricorente e la società editrice fosse intervenuto un accordo novativo con il quale era stato stabilito il sorgere di un diverso rapporto di lavoro, caratterizzato non più dalla subordinazione, ma dalla collaborazione autonoma. In base all'art. 1230 cod. civ. l'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La giornalista ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione del Tribunale per avere erroneamente ritenuto la configurabilità di un accordo novativo.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 16038 del 17 agosto 2004, Pres. Senese, Rel. Prestipino) ha accolto il ricorso. La novazione oggettiva prevista dall'art. 1230 cod.civ. - ha affermato la Corte - si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, che è caratterizzato dalla volontà delle parti di addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto e che è diretto a far sorgere, in sostituzione di quelle precedenti, nuove ed autonome situazioni giuridiche; l'animus novandi deve essere in concreto provato, pur potendosi desumere da fatti concludenti, deve risultare dalla inequivoca manifestazione della comune intenzione delle parti di estinguere l'obbligazione originaria sostituendola con una nuova; la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento dell'obbligazione preesistente non produce novazione, dal momento che un siffatto accordo conferma la volontà delle parti di mantenere in vita tale preesistente obbligazione. Nella sentenza impugnata - ha osservato la Corte - è stata data per scontata la stipulazione nel mese di settembre 1994 dell'accordo novativo, senza peraltro che sia stata svolta alcuna indagine sui soggetti che dettero vita a tale preteso accordo e sulla prova dell'esistenza dell'animus novandi, mentre la conclusione relativa alla suddetta stipulazione è stata adottata con una motivazione del tutto insufficiente nella parte in cui è stato escluso che le parti avessero voluto concordare semplici e nuove modalità del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (la cui esistenza era stata definitivamente accertata per effetto della intervenuta conversione del rapporto a termine); in particolare nella sentenza non è stata esposta una qualsiasi argomentazione in base alla quale fosse possibile ritenere che le parti - e, in particolare, la M., che poteva non avere piena consapevolezza del fatto che il suo rapporto di lavoro si fosse ormai trasformato a tempo indeterminato - avessero manifestato, inequivocabilmente, la comune intenzione di estinguere il precedente rapporto obbligatorio per sostituirlo con uno nuovo. In materia di prestazione di lavoro giornalistico - ha aggiunto la Corte - l'elemento della subordinazione non può disconoscersi per il solo fatto che il giornalista goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato a rispettare un orario predeterminato o la continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo nemmeno incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni.


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