Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

L'INSEGNAMENTO TEORICO È UN ELEMENTO ESSENZIALE DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO - La sua mancanza determina la trasformazione del rapporto (Cassazione Sezione Lavoro n. 16026 del 17 agosto 2004, Pres. Mileo, Rel. Cuoco).

Angelo M. è stato assunto, nel 1995, dalla Ogilvy e Mather S.p.A. con contratto a termine di formazione e lavoro che gli attribuiva la qualifica di impiegato e le mansioni di account executive di III livello; nel progetto allegato al contratto si prevedevano centotrenta ore di formazione, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Alla scadenza del contratto l'azienda ha posto termine alla prestazione lavorativa. L'impiegato ha chiesto al Tribunale di Milano di accertare che l'azienda si era resa inadempiente agli obblighi assunti con il contratto e di dichiarare la conversione del rapporto di formazione e lavoro in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente suo diritto a continuare l'attività lavorativa e a percepire la retribuzione.

Sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno giudicato infondata la domanda. La Corte ha ritenuto che la datrice di lavoro abbia sostanzialmente adempiuto agli obblighi assunti impiegando il lavoratore nell'ufficio "account" che curava i rapporti con la clientela, nell'ambito di un progetto di istruzione sull'organizzazione e l'attività aziendale, con l'assistenza di un'impiegata esperta e assegnandogli in seguito il compito di provvedere alla rassegna stampa. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione censurando la Corte di Appello per non avere considerato che nel rapporto in esame era mancata del tutto la formazione teorica, prevista dal contratto in centotrenta ore e per avere quindi disapplicato le leggi n. 863 del 1984 e n. 451 del 1994, che disciplinano la materia.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 16026 del 17 agosto 2004, Pres. Mileo, Rel. Cuoco) ha accolto il ricorso. Premesso che ogni attività lavorativa contribuisce, di per sé ed oggettivamente, alla formazione delle capacità e della professionalità del lavoratore (al pari del contributo che, più in generale, ogni specifica esperienza conferisce alla singola umana corrispondente capacità) - ha affermato la Corte - la "formazione", cui la legge si riferisce, non è il mero contributo dato dall'attività lavorativa, bensì è un'attività che a questo oggetto (la formazione) sia specificamente ed esclusivamente diretta; ed invero, la "formazione" (come tale, ed indipendentemente dal "lavoro") è non solo parte integrante della definizione normativa del contratto e dell'espressa lettera legislativa che lo disciplina, bensì ragione stessa di questa disciplina, e contenuto del progetto. D'altro canto - ha osservato la Corte - la necessità della presenza d'una formazione, in quanto tale e separata dal lavoro, discende dal fatto che "il periodo di formazione" è computato nell'anzianità di servizio (art. 3 dodicesimo comma del Decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726 (convertito nella legge 19 dicembre 1984 n. 863), e dà luogo al diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 3 tredicesimo comma); la presenza di questa specifica attività di formazione è parte integrante del contratto come normativamente disciplinato: ed in tal modo, nella concreta esecuzione del contratto, l'assenza di questa attività diventa, in violazione della legge, vizio del rapporto contrattuale. E' pertanto da affermare - ha concluso la Corte - che "nel rapporto lavorativo svoltosi in attuazione d'un contratto di formazione e lavoro, ove l'attività di formazione non lavorativa sia assente, è da escludere che sia ravvisabile un rapporto di formazione e lavoro".


© 2007 www.legge-e-giustizia.it