Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LUNGAGGINI BUROCRATICHE NON GIUSTIFICANO IL RITARDO NELLA CONTESTAZIONE DI UN ADDEBITO DISCIPLINARE - Illegittimità del licenziamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 15467 del 10 agosto 2004, Pres. Prestipino, Rel. Maiorano).

Lucia D., dipendente della s.p.a. Poste Italiane, addetta alla cassa di un'agenzia pugliese, in occasione di un'ispezione avvenuta nel novembre 1998 ha riconosciuto, con dichiarazione scritta, di essersi appropriata della somma di 15 milioni di lire in contanti custodita in cassa e di averla sostituita con suoi assegni bancari privi di copertura. Ella ha provveduto alla restituzione della somma. Gli ispettori hanno inviato agli organi centrali la loro relazione sull'episodio nel gennaio del 1999. La sede centrale ha comunicato le sue decisioni alla direzione regionale della Puglia nel luglio 1999. Nel successivo mese di settembre la direzione regionale ha avviato il procedimento disciplinare nei confronti della lavoratrice contestandole l'addebito di avere illegittimamente prelevato denaro dalla cassa affidatale. La lavoratrice è stata licenziata nel dicembre del 1999.

Ella ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Foggia, sostenendone fra l'altro l'illegittimità per tardiva contestazione dell'addebito. Il Tribunale ha rigettato la domanda, ma la sua decisione è stata integralmente riformata dalla Corte di Appello di Bari che ha annullato il licenziamento. La Corte ha rilevato che sin dal novembre 1998 l'azienda era informata del fatto e che il ritardo di circa un anno nella contestazione dell'addebito non poteva ritenersi giustificato. La s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione, censurando la Corte di Appello di Bari per non avere tenuto conto della complessità della sua organizzazione imprenditoriale, tale da giustificare il ritardo.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 15467 del 10 agosto 2004, Pres. Prestipino, Rel. Maiorano) ha rigettato il ricorso, osservando che la Corte di Appello di Bari ha correttamente rilevato che la complessità dell'organizzazione aziendale non vale a giustificare un ritardo di dieci mesi dall'ispezione e di otto dalla trasmissione della relazione ispettiva, per due ragioni: perché manca la prova rigorosa della sussistenza di specifiche ragioni organizzative impeditive di una più celere definizione della procedura disciplinare e perché le lungaggini burocratiche non possono che essere ascritte a colpa delle Poste. Il giudice di merito - ha osservato la Corte - quindi, ha tenuto conto della complessità dell'azienda ed ha ugualmente espresso un giudizio negativo per non avere il datore di lavoro "organizzato le proprie strutture in modo da garantire un minimo di efficienza e tempestività, così da consentire accertamenti in tempi ragionevolmente brevi ..... e la trasmissione delle relazioni ispettive all'organo deputato alla valutazione della infrazione e all'irrogazione della sanzione in tempi altrettanto ragionevolmente brevi". Questa motivazione - ha osservato la Corte - è pienamente conforme al principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza, secondo cui "ai fini della valutazione dell'immediatezza della contestazione e del tempestivo esercizio dell'azione disciplinare, il ritardo nella contestazione dell'addebito non può essere giustificato dal fatto che i diretti superiori gerarchici del lavoratore abbiano omesso di riferire tempestivamente agli organi titolari del potere disciplinare in ordine all'infrazione posta in essere dal dipendente" (Cass. n. 9894 del 6.1.1993).


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