Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ CAPOGRUPPO CHE ABBIA SVOLTO LE FUNZIONI DI SINDACO DI UNA CONTROLLATA HA DIRITTO A PERCEPIRE DA QUESTA IL COMPENSO PER LA CARICA - Non si tratta di attività rientrante nel suo rapporto di lavoro subordinato (Cassazione Sezione Lavoro n. 15354 del 9 agosto 2004, Pres. Senese, Rel. De Matteis).

Vincenzo A. dipendente della s.p.a. GS, iscritto all'albo dei dottori commercialisti, ha svolto attività di componente del collegio sindacale della s.r.l. RBM controllata dalla GS. Egli ha quindi chiesto alla RBM il compenso per le prestazioni professionali fornite come sindaco. La società ha opposto un rifiuto sostenendo che l'attività di sindaco svolta da Vincenzo A. rientrasse nel rapporto di lavoro con la società controllante GS. Nel giudizio che ne é seguito sia il Tribunale che la Corte di Appello di Milano hanno escluso il diritto di Vincenzo A. a percepire il compenso da lui richiesto, in quanto hanno ritenuto che le prestazioni da lui svolte come sindaco rientrassero tra quelle da lui dovute, come dipendente, alla GS. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte di Appello per avere ritenuto che l'attività di sindaco possa essere resa nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 15354 del 9 agosto 2004, Pres. Senese, Rel. De Matteis) ha accolto il ricorso. La indipendenza, l'autonomia (art. 2403 cod. civ.) e la responsabilità (art. 2407 cod. civ.) dei doveri del sindaco di una società - ha affermato la Corte - sono incompatibili con la sottoposizione al potere di supremazia del datore di lavoro in cui si sostanzia la subordinazione; ne consegue che l'attività di un sindaco di una società controllata non può far parte del sinallagma di un rapporto di lavoro subordinato con la controllante; consegue ancora che il compenso da quest'ultima eventualmente corrisposto per l'attività prestata come sindaco presso una controllata non può essere identificato come retribuzione. Non è perciò pertinente - ha osservato la Corte - l'analogia posta dalla resistente con l'interesse del datore di lavoro (nella specie la società controllante) che legittima il distacco del lavoratore subordinato presso altro datore di lavoro, perché la differenza specifica tra la fattispecie odierna ed il distacco è costituita proprio dalla responsabilità autonoma che caratterizza il ruolo del sindaco. Tale ruolo costituisce altresì la differenza specifica con altre attività professionali suscettibili di essere svolte nelle forme di un rapporto di lavoro subordinato, come reso palese altresì dalla disciplina della incompatibilità dell'attività di sindaco introdotta dall'art. 1 d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, modificativo dell'art. 2399 cod. civ.


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