Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

ANCHE I RAPPRESENTANTI DEI SINDACATI MINORI DI PUBBLICI IMPIEGATI HANNO DIRITTO ALL'ASPETTATIVA SE CHIAMATI A RICOPRIRE CARICHE PROVINCIALI E NAZIONALI - In base all'art. 31 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 15135 del 5 agosto 2004, Pres. Mattone, Rel. D'Agostino).

Il Sindacato di Base S.D.B.-F.P. Sincobas ha chiesto al Comune di Milano il riconoscimento del diritto, in base all'art. 31 St. Lav., a periodi di aspettativa non retribuita in favore dei propri rappresentanti chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. Il Comune non ha accolto la richiesta sostenendo che il Sincobas non rientrava fra i sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale definiti dalla legislazione sul pubblico impiego contrattualizzato (art. 47 D. Lgs. n. 80 del 1998, ora art. 43 D. Lgs. n. 165 del 2001). Il Sincobas ha chiesto al Pretore di Milano, in base all'art. 28 St. Lav., di dichiarare l'antisindacalità del comportamento tenuto dal Comune di Milano con il rifiuto dei periodi di aspettativa richiesti.

Il Pretore ha rigettato il ricorso e la sua decisione è stata confermata dal Tribunale di Milano in seguito all'opposizione proposta dal sindacato. La Corte di Appello di Milano ha invece dichiarato antisindacale il comportamento del Comune per aver disconosciuto le prerogative di cui all'art. 31 St. Lav. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Appello per erronea applicazione dell'art. 31 St. Lav.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 15135 del 5 agosto 2004, Pres. Mattone, Rel. D'Agostino) ha rigettato il ricorso. L'art. 31 St. Lav., secondo cui i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali hanno diritto all'aspettativa non retribuita - ha affermato la Corte - è norma applicabile a tutti i lavoratori, anche se rappresentanti di sindacati non rientranti fra quelli definiti dall'art. 19 St. Lav. (associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro) ed è norma certamente di carattere imperativo, non derogabile dalla contrattazione collettiva; si tratta infatti di un diritto riconosciuto a tutela della libertà sindacale del lavoratore e della libera esplicazione delle relative attività, costituzionalmente garantito, non suscettibile di limitazione o di discriminazione. In base all'art. 55 D. Lgs. n. 29 del 1993 - ha rilevato la Corte - lo Statuto dei Lavoratori si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.


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