Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL DANNO ALL'IMMAGINE SUBITO DAL DIRIGENTE PER UN'INADEMPIENZA DELL'AZIENDA È AUTONOMAMENTE RISARCIBILE - Anche in mancanza di conseguenze patrimoniali (Cassazione Sezione Lavoro n. 14971 del 4 agosto 2004, Pres. Senese, Rel. Maiorano).

Renato D., dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro, come dirigente, con la società Gulf Oil, si è accorto della iscrizione a suo nome nel Casellario penale, di alcuni decreti penali di condanna per infrazioni connesse all'utilizzazione di licenze di cui egli era stato intestatario quale procuratore speciale della società. Egli ha chiesto al Pretore di Roma di condannare l'azienda al risarcimento del danno, sostenendo che essa, ricevuta la notifica dei decreti, si era limitata a pagare la pena pecuniaria da essi recata, senza proporre opposizione, come avrebbe dovuto, essendo tenuta, per contratto, all'assistenza legale del dirigente.

Il Pretore ha rigettato la domanda, ma la sua decisione è stata riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Roma che ha ritenuto che l'azienda abbia tenuto un comportamento contrario alle regole di correttezza e buona fede. Il Tribunale ha escluso che il  dirigente abbia subito un danno patrimoniale perché i precedenti penali non erano di ostacolo alla sua iscrizione all'Albo dei geometri e per l'assunzione di incarichi; ha invece ravvisato un danno all'immagine, sia pur di limitata entità, ed ha condannato l'azienda al relativo risarcimento, in misura di quindici milioni di lire, dopo aver sentito un testimone che ha confermato la rilevanza dei precedenti penali nel mondo professionale dell'ex dirigente. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l'altro, che la condanna al risarcimento era stata erroneamente emessa senza che fosse stata data la prova di un effettivo danno.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14971 del 4 agosto 2004, Pres. Senese, Rel. Maiorano) ha rigettato il ricorso. I danni all'immagine - ha affermato la Corte - sono autonomamente risarcibili, a prescindere dalle conseguenze patrimoniali sia nei rapporti di diritto privato che in quelli di pubblico impiego; in proposito la Corte ha richiamato le sue precedenti decisioni n. 10203/2002, n. 14199/2001, n. 11756/2002 e n. 807/2002.


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